Il gioco illegale sfrutta l’eccessiva e frammentaria normativa che ha caratterizzato il gioco legale. È quanto emerge dallo “Studio sul settore dei giochi in Italia 2024 – focus su apparecchi con vincita in denaro e online”, realizzato dalla CGIA Mestre per As.Tro, analizzato durante l’evento di presentazione che si è tenuto a Roma – riporta l’Agenzia Agimeg.
Accanto al perimetro del gioco legale esiste da sempre un “universo parallelo” di offerta illegale che attraversa trasversalmente l’intero comparto. Le sue manifestazioni sono molteplici: dai punti di raccolta scommesse non autorizzati, all’offerta online fuori circuito, fino agli apparecchi con vincita in denaro irregolari. Questa galassia sottrae gettito, alimenta rischi criminali e indebolisce la tutela dei giocatori.

Sul terreno fisico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stimava già nel 2016 circa 5.000 esercizi che raccoglievano scommesse al di fuori della rete legale, a fronte di circa 14.000 operatori regolari che versavano le imposte. Nel segmento online, l’azione di contrasto è in costante intensificazione: nel 2024 sono stati inibiti 721 siti illegali, ben più dei 490 del 2023 e quasi il doppio rispetto al 2020 (197) e al 2021 (261). Anche sul fronte degli apparecchi irregolari il quadro è stato critico: nel 2017 la Guardia di Finanza sequestrò 2.555 macchine illecite. Le scommesse clandestine via web hanno registrato volumi crescenti, passati da 1,8 miliardi nel 2015 a 4,5 miliardi nel 2019.

Uno sguardo retrospettivo aiuta a capire la dinamica di “emersione”. Nel 2006, a fronte di una raccolta totale stimata in 43,5 miliardi di euro, solo il 35% era legale, mentre l’area illegale valeva circa 28,1 miliardi. Nei cinque anni successivi, con una raccolta complessiva di 44,6 miliardi nel 2011 e circa 49 miliardi nel 2012, l’Amministrazione finanziaria ha spinto un percorso di regolarizzazione introducendo anche nuove forme di gioco (come le VLT nel 2009) e standard tecnici più elevati per le AWP (le AWP2, più resistenti alle alterazioni). Trasparenza, tracciabilità e controllo sono state le linee guida di quel recupero.

Sul piano regolatorio, l’ultimo decennio ha visto un proliferare di norme regionali e delibere comunali restrittive verso il gioco lecito: distanze obbligatorie dai “luoghi sensibili”, limitazioni di orario, elenchi ampliati di siti da proteggere. Il Decreto “Balduzzi” (DL 158/2012, art. 7) immaginava una pianificazione territoriale progressiva con distanziometri minimi (in genere 500 metri, talvolta inferiori), ma l’assenza di regole nazionali uniformi ha prodotto una regolazione frammentata e spesso disomogenea. In diversi casi le nuove regole non si sono limitate alle future autorizzazioni, ma hanno inciso anche su attività già avviate, mettendone in discussione la continuità. Oggi ogni Regione ha una propria legge: tutte definiscono luoghi sensibili e distanziometri; tredici hanno ampliato l’elenco rispetto al “Balduzzi” e quattordici consentono ai Comuni di individuarne ulteriori o di ridefinire le distanze in base a considerazioni di sicurezza urbana, traffico, rumore e quiete pubblica.
Da qui l’esigenza di un riordino nazionale. La Legge Delega 111/2023 (art. 15) affida al Governo il compito di ricomporre il quadro: concertazione strutturata tra Stato, Regioni ed enti locali per la pianificazione della dislocazione dei punti fisici; riordino della rete di raccolta, sia a distanza sia sul territorio, per una razionalizzazione numerica e geografica; omogeneità delle regole per dare certezza agli operatori e solidità alla tutela. Solo dopo un’intesa programmatica tra i livelli istituzionali si procederà al decreto legislativo di riordino del gioco su rete fisica e ai bandi per il rinnovo delle concessioni.
Senza un perimetro nazionale coerente, ogni gara per le concessioni rischia di poggiare su basi incerte; senza un presidio tecnologico e operativo adeguato, l’offerta illegale continuerà a trovare varchi. Il riordino serve a chiudere quei varchi e a riportare sotto regole comuni un mercato che, per dimensioni e impatto sociale, non può permettersi zone grigie. sm/AGIMEG

