La Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di esercizio abusivo di attività di raccolta scommesse, annullando con rinvio la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta.
L’imputato era stato condannato per aver gestito un centro scommesse privo di concessione. La Corte di appello, pur sospendendo la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado, ritenendo integrati sia il reato di esercizio abusivo sia una contravvenzione collegata.
Contro questa decisione la difesa aveva proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi. Con il primo motivo, la difesa sosteneva che la normativa regionale siciliana sulle distanze dai luoghi sensibili era stata applicata in modo errato. In particolare, si contestava che il subentro nella gestione dell’attività dovesse essere considerato una “nuova apertura”, soggetta ai limiti più restrittivi.
La Cassazione ha respinto questa tesi. Ha chiarito che la normativa più favorevole, che esclude alcuni casi dal regime delle nuove aperture, si applica solo agli esercizi già in possesso di una licenza. Nel caso concreto, però, il precedente gestore non aveva mai ottenuto l’autorizzazione, e quindi l’imputato non poteva subentrare in una licenza inesistente.
Inoltre, il provvedimento del Questore che aveva negato l’autorizzazione risaliva al 2021 ed era fondato proprio sulla violazione delle distanze minime. Per questo la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina vigente e ha confermato che l’attività era svolta senza titolo.

Con il secondo motivo, la difesa lamentava un vizio relativo alla contravvenzione contestata. La Cassazione ha però dichiarato questa censura inammissibile, perché non risultava proposta nei precedenti gradi di giudizio.
Il punto decisivo: il dolo
Il terzo motivo riguardava l’elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza di esercitare l’attività in modo abusivo. Su questo punto la Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.
La Corte ha evidenziato che i giudici di appello non avevano fornito alcuna motivazione su questo aspetto, che è invece essenziale per la configurazione del reato. Non basta infatti accertare la mancanza di autorizzazione: è necessario anche dimostrare che l’imputato fosse consapevole di operare senza titolo.
Questo profilo era particolarmente rilevante nel caso concreto, perché la difesa aveva richiamato precedenti decisioni in cui lo stesso imputato era stato assolto per fatti analoghi.
La Corte di appello, però, non aveva valutato questi elementi né spiegato perché, nonostante ciò, dovesse ritenersi sussistente il dolo.
La decisione finale
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che dovrà riesaminare il caso limitatamente alla verifica dell’elemento soggettivo del reato. mg/AGIMEG

