Il Consiglio di Stato conferma la giurisdizione del Tribunale Civile nel ricorso intentato da KingBet sulle penali per il ritardo nel pagamento dei flussi finanziari della raccolta di scommesse (ovvero la raccolta al di vincite e compensi). Nella sentenza, si fa rirerimento alla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e a una pronuncia del 2004 della Corte Costituzionale, tutti giudici che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. “Ciò, in quanto la vicenda contenziosa investiva profili esclusivamente patrimoniali del rapporto concessorio – sotto l’aspetto della sussistenza del debito (an debeatur) e del suo ammontare (quantum debeatur)”, spiegano i giudici di Palazzo Spada. Nel ricorso la compagnia aveva anche sostenuto l’assoluta sproporzione delle penali comminate, richimandosi alla legge 22 maggio 2010, n. 73 che prescriveva alle amministrazioni concedenti, di adottare adeguamenti convenzionali al fine di garantire l’effettività di clausole sulle sanzioni patrimoniali, “nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità”. Una norma che tuttavia non è “non immediatamente precettiva” – sottoliena il Consiglio di Stato – ma ha “natura programmatica”. E quindi aggiunge che, prima dell’adeguamento delle convenzioni, l’irrogazione delle sanzioni non comporta “una spendita di un potere autoritativo”, ma che si rimane “nell’alveo del regime paritetico e di una pretesa all’erogazione di corrispettivi accessori predeterminati/predeterminabili” dal momento che “l’an e il quantum di questi ultimi non necessitano dell’intermediazione di un potere pubblico”. rg/AGIMEG