La Cassazione legittima la tassa sulla fortuna introdotta alla fine del 2012, anche se la tassa è stata introdotta con un semplice decreto direttoriale e la copertura normativa è arrivata solo a distanza di qualche mese. La tassa originariamente prevedeva un prelievo del 6% sulle vincite di oltre 500 euro – per la quota che superava la soglia – centrate alle lotterie istantanee, ai giochi numerici al totalizzatore e alle videolottery, nel corso degli anni poi l’aliquota è stata ritoccata diverse volte, nel caso dei giochi numerici è arrivata addirittura al 20%. Il ricorso arrivato di fronte alla Suprema Corte riguarda una vincita centrata alla fine del 2011, e pagata effettivamente a gennaio dell’anno successivo, dall’importo l’Amministrazione detrasse automaticamente l’importo del prelievo. Il vincitore chiedeva in sostanza che la vincita venisse pagata per intero, facendo leva in primo luogo sulla natura del provvedimento con cui venne introdotta la tassa. Il decreto legge n. 138 del 2011 (varato a agosto di quell’anno) prevedeva infatti che i Monopoli adottassero “tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate (…) non inferiore a 1.500 milioni di euro annui”. Nell’elenco, si citavano una serie di interventi possibili, ma non c’era alcun riferimento esplicito alla tassa. L’Agenzia però varò un Decreto del Direttore il 12 ottobre 2011, dando attuazione a diversi di quegli interventi e introducendo anche la tassa sulla fortuna. Formalmente quindi la data è precedente a quella della vincita in questione, il vincitore però ha sostenuto che il provvedimento in questione era un semplice decreto dirigenziale, un atto amministrativo e non una legge, quindi – in base all’art. 23 della Costituzione – non avrebbe potuto introdurre una tassa. Il Legislatore in effetti è poi intervenuto con il decreto legge 16/2012 (che risale a marzo) per dare copertura normativa a quel decreto direttoriale. La Cassazione adesso riconosce che quell’iter è legittimo: “risulta rispettato anche se in limine il principio costituzionale di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e il contenuto del sopra citato decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato non merita disapplicazione dal momento che il suo contenuto precettivo è iterativo del contenuto di una sia pur successiva previsione avente forza di legge”. Inoltre, per la Suprema Corte è legittimo assoggettare al prelievo anche le vincite centrate prima dell’entrata in vigore della tassa, ma reclamate successivamente: la tassa scatta “a far data dal 1 gennaio 2012” perciò si applica anche “ai premi relativi a concorsi svolti precedentemente a tal data”. lp/AGIMEG