Cassazione: “La tabella dei giochi proibiti deve essere affissa in tutti i pubblici esercizi”

Il titolare di una sala giochi di Palermo ha presentato un ricorso in Cassazione per chiedere una riforma della sentenza del Tribunale del capoluogo siciliano che aveva confermato la condanna per avere omesso di esporre all’interno del proprio locale, in qualità di esercente sala giochi, la prevista tabella nella quale sono indicati i giochi proibiti.

La terza sezione della Corte di Cassazione ha specificato che “la norma è chiaramente intesa a sottoporre a controllo di pubblica sicurezza un settore, quello del gioco d’azzardo, da sempre particolarmente «sensibile» agli interessi della malavita. A tal fine si è disposta – tra le altre cose – la previsione dell’obbligo di affissione della tabella dei giochi proibiti come condizione per il regolare esercizio dell’attività (nel caso in esame, delle sale da biliardo). Non a caso, la norma prevede che l’autorità di pubblica sicurezza possa, in riferimento al singolo caso concreto, indicare «oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre».

In tal senso, “una risalente giurisprudenza ha affermato che «nel caso di omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti nei pubblici esercizi diversi dalle sale di biliardo o da giuoco, come un “bar-ristorante”, non si applica l’art. 195 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma l’art. 110 del testo unico, che non va interpretato in senso letterale, ma in senso logico-giuridico per cui tutti i pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre la tabella sopra indicata“.

Ancor più precisamente, “l’obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti dal Questore in un luogo visibile dell’esercizio commerciale è funzionale ad assicurare una tutela informativa dell’utenza che prescinde dal corretto inquadramento giuridico della posizione dell’allibratore straniero, per cui l’inosservanza dell’obbligo sancito dall’art. 195 del regolamento di esecuzione del .U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) è destinata ad assumere rilievo penale anche nel caso in cui l’attività di raccolta delle scommesse venga esercitata per conto di un soggetto straniero illegittimamente escluso dalle procedure di gara, fermo restando che nel caso di specie, come si è detto, il disvalore della condotta del ricorrente era insito nell’avere egli iniziato l’attività senza mai ottenere e addirittura richiedere la necessaria autorizzazione di polizia”.

Per questi motivi la Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso confermando la validità della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo. ac/AGIMEG