Home Attualità Scommesse, Cassazione: “Reato se il centro utilizza conti di gioco intestati al gestore o a soggetti di comodo”. Irrilevanti le autorizzazioni del bookmaker

Scommesse, Cassazione: “Reato se il centro utilizza conti di gioco intestati al gestore o a soggetti di comodo”. Irrilevanti le autorizzazioni del bookmaker

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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per raccolta abusiva di scommesse, confermando che il gestore di un centro commette reato quando consente ai clienti di giocare attraverso il proprio conto oppure mediante conti intestati a soggetti di comodo, impedendo l’identificazione dell’effettivo scommettitore.

Nel caso esaminato, all’interno dell’esercizio erano stati predisposti terminali e strumenti attraverso i quali i clienti potevano effettuare giochi e scommesse online. Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, l’attività aveva consentito l’accesso al gioco anche a minorenni e, in alcuni casi, le operazioni erano state effettuate attraverso false identificazioni virtuali e codici riconducibili alla titolare anziché ai reali giocatori.

La Suprema Corte ha quindi confermato la configurabilità del reato previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 401/1989.

Conti di gioco di comodo e intermediazione illecita

La Cassazione ha ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza: quando il gestore di un centro italiano affiliato a un bookmaker straniero mette a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco o un conto intestato a soggetti di comodo, consentendo di scommettere senza far risultare l’identità di chi ha realmente effettuato la giocata, si realizza un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse.

In questa situazione diventano irrilevanti sia il rapporto contrattuale tra il centro italiano e l’operatore estero sia l’eventuale possesso, da parte di quest’ultimo, di concessioni o autorizzazioni. Il collegamento con il bookmaker rappresenta infatti, secondo i giudici, soltanto l’occasione attraverso la quale viene realizzata la condotta illecita, imputabile direttamente al gestore italiano.

Un principio analogo era stato applicato dalla Cassazione anche nel caso di un PVR che aveva consentito a un cliente di scommettere utilizzando il conto di gioco di una dipendente⁠.

Minorenni e false identificazioni sufficienti a configurare il reato

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha dato particolare rilievo alle modalità concrete dell’attività. La condotta contestata comprendeva infatti l’accesso alle scommesse da parte di clienti minorenni e l’utilizzo abusivo di conti di gioco falsamente intestati.

Per i giudici, questi comportamenti sono da soli sufficienti a integrare il reato, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto formale di affiliazione con una società estera.

Le prove richiamate dalla Corte d’Appello comprendevano le dichiarazioni degli operatori intervenuti, le ricevute delle giocate effettuate attraverso i terminali, le comunicazioni relative all’esercizio dell’attività e i bonifici effettuati dal centro nei confronti del bookmaker.

Sistema concessorio italiano compatibile con il diritto europeo

La difesa aveva sostenuto che il centro svolgesse una semplice attività di elaborazione e trasmissione dei dati, senza autonomia gestionale, e che l’operatore estero fosse stato discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano.

La Cassazione ha però ricordato che il sistema nazionale, fondato sulla concessione amministrativa e sull’autorizzazione di pubblica sicurezza, è in linea di principio compatibile con il diritto dell’Unione europea, purché le limitazioni siano proporzionate, non discriminatorie e finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità.

La sanzione penale può essere disapplicata soltanto quando venga dimostrato che il bookmaker è stato illegittimamente escluso dalle procedure per l’assegnazione delle concessioni a causa di una discriminazione imputabile allo Stato.

Nel caso esaminato, tuttavia, non era stata dimostrata in modo sufficientemente specifico alcuna esclusione discriminatoria. La Cassazione ha inoltre precisato che la posizione dell’operatore non era assimilabile a quella di altre società per le quali la giurisprudenza aveva riconosciuto specifiche discriminazioni nell’accesso alle gare.

La comunicazione alla Questura non sostituisce concessione e licenza

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Un altro motivo del ricorso riguardava la comunicazione presentata alla Questura in base alla legge di Stabilità 2015. Secondo la difesa, tale adempimento avrebbe fatto venir meno il carattere abusivo dell’attività.

La Corte ha respinto anche questa tesi, sottolineando che la procedura introdotta dalla legge 190/2014 aveva natura di regolarizzazione fiscale e non determinava automaticamente la liceità dell’attività di raccolta.

La società estera non aveva inoltre partecipato alla procedura di emersione. Restava pertanto applicabile la sanzione penale, senza che la semplice comunicazione trasmessa dal centro alla Questura potesse sostituire la concessione italiana e la necessaria licenza di polizia.

Esclusa l’ignoranza inevitabile della legge

La difesa aveva invocato anche la complessità della normativa e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, sostenendo che la titolare avesse agito nella convinzione della liceità dell’attività.

La Cassazione ha però escluso l’ignoranza inevitabile della legge penale. La comunicazione inviata alla Questura, alla quale era stata allegata la legge di Stabilità 2015, dimostrava che la ricorrente conosceva la procedura di regolarizzazione e avrebbe potuto comprendere gli obblighi richiesti.

La buona fede è stata esclusa anche alla luce delle modalità concrete dell’attività: utilizzo di conti non intestati agli effettivi giocatori, false identificazioni e accesso alle scommesse consentito anche ai minorenni.

Negati sospensione condizionale e particolare tenuità del fatto

La Suprema Corte ha ritenuto corretta anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, considerando la gravità della condotta, non riconducibile a una semplice violazione amministrativa.

Confermati inoltre il diniego della particolare tenuità del fatto e della non menzione della condanna, tenuto conto del carattere organizzato e stabile dell’attività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. sb/AGIMEG

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