La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai titolari di un bar contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando integralmente l’accertamento sul Prelievo erariale unico (PREU) per l’anno 2017 e la linea rigorosa sul sistema delle presunzioni in caso di apparecchi non collegati alla rete statale. L’origine del contenzioso è un controllo della Guardia di Finanza di Licata, che aveva trovato nei locali del bar un apparecchio da intrattenimento dotato di scheda non conforme e non collegato al sistema ADM.
L’Ufficio aveva quindi applicato l’art. 1, comma 646, lett. a), della legge 190/2014, determinando in via induttiva la base imponibile del PREU (3.000 euro di imponibile giornaliero per 365 giorni di presunta operatività), con interessi e sanzioni amministrative fissate al 240% del tributo, pari al minimo edittale. In primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento aveva ridotto il quantum, ritenendo sufficiente a ridimensionare la pretesa una dichiarazione scritta di un terzo, secondo cui l’apparecchio sarebbe stato installato e utilizzato solo per tre giorni nell’aprile 2018, prima del sequestro.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia aveva già riformato quella decisione, giudicando inidonea la prova “a contrario” offerta dai contribuenti: la dichiarazione del terzo, resa tre anni dopo i fatti, priva di forma, generica e riferita solo a un “cabinato con scheda di videogioco”, non consentiva di identificarla con certezza con la macchina descritta nel verbale della Guardia di Finanza.
La Cassazione ha fatto propria questa impostazione, chiarendo alcuni principi chiave: il meccanismo dell’art. 1, commi 646–647, legge 190/2014 configura una presunzione di operatività per 365 giorni, superabile solo con prova documentale contraria, non con mere dichiarazioni testimoniali, nemmeno alla luce della riforma dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 che ha introdotto la prova testimoniale nel processo tributario.
La prova testimoniale – anche nella forma scritta ex art. 257-bis c.p.c. – resta quindi insufficiente a ridurre l’imponibile forfettario del PREU dove la legge richiede espressamente documenti. Di conseguenza, sia il motivo fondato sull’omesso esame dell’istanza istruttoria, sia quello sulla valutazione della dichiarazione del terzo sono stati giudicati inammissibili, perché miravano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito dei giudici tributari.
Oltre al rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha confermato la piena legittimità dell’applicazione della sanzione al 240% del PREU per gli apparecchi che consentono gioco senza nulla osta. sm/AGIMEG

