La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 29 luglio 2025, ha accolto il ricorso di una concessionaria di rete contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, in merito a una controversia sul mancato versamento del PREU (prelievo erariale unico) da parte di un gestore di apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT).
Al centro della controversia: l’obbligo di versamento del PREU anche per i periodi in cui le macchine risultano inutilizzabili, ad esempio a causa di sequestri o manutenzione straordinaria. La Corte d’Appello aveva dato ragione al gestore, riconoscendo uno sconto sulla somma dovuta basandosi su documenti tecnici che attestavano l’inattività degli apparecchi.
La Cassazione ha però ribaltato la decisione, chiarendo che non basta la prova tecnica o documentale dell’inutilizzo: per interrompere l’obbligo fiscale è necessaria una comunicazione puntuale e formalizzata all’ADM, con indicazione precisa dei contatori al momento dell’evento e la contestuale richiesta di sospensione del nullaosta.
Il gestore si era opposto a un decreto ingiuntivo da circa 25.000 euro richiesto dalla concessionaria per PREU, canone e quota margine. In primo grado, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello, invece, aveva ridotto l’importo a 16.000 euro, accogliendo parzialmente le ragioni del gestore.
Ma la Cassazione ha annullato la sentenza, sostenendo che il regime fiscale del PREU – ai sensi dell’art. 39-quater del D.L. 269/2003 – è forfettario nei casi di dati non trasmessi, errati o mancanti. Senza la comunicazione formale, l’imposta è dovuta a prescindere dall’effettiva operatività degli apparecchi.
Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione estensiva adottata dalla Corte d’Appello rischia di aggirare le garanzie di tracciabilità e controllo introdotte proprio per prevenire abusi nel settore del gioco. Solo una corretta comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può legittimare l’esclusione del tributo.
La sentenza stabilisce quindi che il gestore ha l’onere di dimostrare, con modalità formali e tempestive, la causa dell’inutilizzo degli apparecchi, pena il versamento integrale del PREU calcolato forfettariamente. sm/AGIMEG

