Cassazione: nuovo calcolo dell’imposta sulle scommesse solo dal 2016, stop al metodo più penalizzante per il 2015

La Corte di Cassazione interviene sul criterio di calcolo dell’imposta unica sulle scommesse. Con l’ordinanza n. 5924/2026, i giudici chiariscono che il sistema più penalizzante introdotto dalla normativa del 2014 non può essere applicato retroattivamente e vale solo a partire dal 2016.

Il caso

La vicenda riguarda un accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di Stanleybet Malta Limited, in qualità di coobbligata con un centro trasmissione dati operante in Italia, per l’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015.

L’Amministrazione aveva determinato l’imposta utilizzando un criterio particolarmente oneroso, basato su un imponibile forfettario calcolato come il triplo della media della raccolta nella provincia in cui si trova il punto gioco.

Il nodo: quale metodo di calcolo applicare

Il punto centrale della controversia riguarda proprio la corretta individuazione del metodo di calcolo applicabile.

La normativa del 2014 aveva introdotto questo nuovo sistema forfettario, più severo rispetto al precedente, con l’obiettivo di contrastare l’attività dei centri non collegati al totalizzatore nazionale. Tuttavia, una successiva modifica legislativa aveva prorogato i termini per la regolarizzazione degli operatori, facendo slittare anche l’entrata in vigore del nuovo criterio.

Secondo i giudici di merito, proprio per effetto di questa proroga, il metodo più penalizzante non poteva essere applicato all’anno 2015, ma solo agli anni successivi.

La decisione della Cassazione

La Cassazione conferma questa interpretazione e respinge il ricorso dell’Agenzia. I giudici stabiliscono che il criterio basato sul triplo della media provinciale entra in vigore solo dal 1° gennaio 2016. Per i periodi precedenti, compreso il 2015, deve invece essere applicato il sistema precedente, previsto dal decreto legge del 2011, che consente una ricostruzione dell’imponibile meno automatica e più aderente ai dati disponibili.cassazione

La decisione ha un impatto significativo sul contenzioso nel settore delle scommesse, in particolare per gli accertamenti relativi agli anni antecedenti al 2016. La Cassazione delimita con chiarezza l’ambito temporale di applicazione del metodo più gravoso, escludendone l’uso per il 2015 e rafforzando la posizione degli operatori nei giudizi ancora pendenti su annualità precedenti.

In sostanza, per quell’anno l’Amministrazione finanziaria non può applicare il criterio forfettario più severo, ma deve attenersi alle regole previgenti. mg/AGIMEG