La Corte di Cassazione (Sez. I Penale, sent. n. 31690/2025) ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società operante nel settore degli apparecchi di intrattenimento, contro l’ordinanza del Tribunale di Lecce – sezione Misure di prevenzione – che aveva negato la restituzione dei compensi versati a un collaboratore dell’amministratore giudiziario.
La società aveva chiesto che tali somme, circa 81.800 euro corrisposti al professionista assunto tra il 2018 e il 2020, venissero poste a carico dell’Erario, in quanto conseguenti a un sequestro poi revocato. La difesa sosteneva che il professionista avesse operato come coadiutore dell’amministratore giudiziario, figura le cui spese spettano allo Stato.
I giudici di merito, e ora la Cassazione, hanno invece ritenuto che le attività svolte – controllo della cassa, gestione dei flussi di denaro, rapporti con aziende di trasporto valori – fossero nell’esclusivo interesse della società, essenziali per la continuità e la redditività aziendale. Pertanto, tali compensi vanno imputati ai costi di gestione dell’azienda e non possono essere rimborsati dopo il dissequestro.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra coadiutori, che operano in funzione del munus publicum dell’amministrazione giudiziaria (a carico dell’Erario), e collaboratori, impiegati invece nell’interesse diretto dell’impresa (a carico della società).
Il ricorso è stato rigettato e la società condannata al pagamento delle spese processuali. sm/AGIMEG

