La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione annulla il sequestro probatorio di una scheda slot contraffatta: “il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti” spiega nella sentenza. E quindi sottolinea che il giudice del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero, sebbene non contenesse “la nota della Guardia di Finanza”. L’indagato di conseguenza ha potuto scoprire quale condotta gli venisse contestata solo in seguito, ovvero “solo al momento del giudizio di riesame”. E la Cassazione aggiunge ancora che “dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza impugnata, risulta che (…) la comunicazione di notizia di reato nella quale veniva esplicitata la condotta contestata, e quindi dato atto della finalità perseguita attraverso il sequestro, non era notificata unitamente al decreto di sequestro bensì veniva resa nota solo a seguito della proposizione del riesame”. lp/AGIMEG