Nella sentenza Politanò, la Corte di Giustizia “ammette che, in astratto, misure come quelle contestate possono essere considerate suscettibili di violare la libertà di stabilimento in quanto possono dissuadere gli operatori economici dal partecipare ad una gara”. E’ quanto sottoliena l’avv. Daniela Agfnello – legale di BetUniq nelal causa decisa oggi dalla CGE – in una nota. “La Corte dispone che sarà compito del giudice nazionale verificare, nel concreto e sulla base di una valutazione globale, se le misure previste dallo Stato sono proporzionate agli obiettivi del legislatore nazionale. La mancata previsione di alternative alla produzione delle doppie referenze bancarie per la società neo-costituita Uniqgroup Ltd, i poteri illimitati dell’amministrazione italiana, la mancata individuazione delle concrete modalità per dimostrare la propria capacità economico-finanziaria non consentono di ritenere integrato il requisito della proporzionalità. A ciò si aggiunge il contesto normativo italiano in cui si inserisce la questione pregiudiziale comunitaria e i reali obiettivi perseguiti dal legislatore italiano. E’ stato dimostrato che la politica italiana degli ultimi anni è stata quella di una continua espansione delle possibilità di gioco. Si è sempre documentato che gli originari intenti di protezione dell’ordine pubblico nel settore dei giochi sono stati progressivamente sostituiti da esclusive preoccupazioni di politica fiscale e di bilancio. Escludere da una gara un soggetto neocostituito che ha la capacità economica finanziaria ma che non può ricorrere alle doppie referenze bancarie per giustificati motivi, laddove esistevano altri strumenti idonei, va oltre quanto necessario per garantire l’affidabilità economica di un partecipante alla selezione e viola il principio di proporzionalità. Come ha affermato la Corte sarà il Giudice nazionale ad effettuare una valutazione globale delle circostanze rispetto ai reali obiettivi del legislatore nazionale. Quindi, sarà il Tribunale di Reggio Calabria a valutare la carenza della proporzionalità nell’ambito della fattispecie concreta per procedere alla conseguente disapplicazione della sanzione penale”. rg/AGIMEG