Casinò, Grecia: Commissione UE appella sentenza che legittima aiuti di Stato concessi a quattro casinò

La Commissione Europea ha impugnato la sentenza del Tribunale Europeo dell 11 settembre scorso in cui si affermava che  le agevolazioni sul biglietto di ingresso che alcuni casinò greci potevano concedere ai propri clienti non rappresentassero aiuti di Stato. Le case da gioco di Monte Parnaso, Corfù, Salonicco e Rodi erano state infatti autorizzate a far pagare ai propri clienti un biglietto di ingresso di 6 euro, contro i 15 euro delle altre case da gioco. In entrambi i casi lo Stato avrebbe comunque percepito l’80% del biglietto di ingresso, mentre la casa da gioco avrebbe incassato il 20%. Il Tribunale aveva annullato la decisione con cui la Commissione nel 2011 aveva intimato alla Grecia di recuperare le somme oggetto dell’aiuto di Stato, spiegando che da un lato la misura in sé non può essere considerata un aiuto concesso ai casinò beneficiari, e dall’altro la Commissione non ha dimostrato che il biglietto di ingresso più basso fosse in grado di attrarre un maggior numero di clienti. Adesso la Commissione chiede alla Corte di Giustizia di annullare quella sentenza e di rinviare nuovamente la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente. Sostiene infatti che il Tribunale abbia erroneamente interpretato e applicato la norma del TFUE che definisce la fattispecie di aiuti di Stato. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere che i casinò pubblici non ottenessero vantaggi dal pagamento di un prelievo minore per ogni cliente in ingresso in base alla misura controversa, poiché gli importi versati corrispondevano all’80% dei prezzi del biglietto d’ingresso imposti percepiti dai casinò pubblici e privati. I giudici inoltre non avrebbero dovuto ritenere necessaria “un’analisi economica delle conseguenze della misura controversa”, la misura controversa dovrebbe invece rappresentare una “discriminazione fiscale diretta de iure”. E ancora, il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere che “la prassi dell’ingresso gratuito non potesse rafforzare il vantaggio della misura controversa, in quanto tale misura non conferiva un vantaggio” e nel chiedere alla Commissione di “dimostrare che, in pratica, il numero di ingressi gratuiti concessi era eccessivamente elevato in relazione alle finalità della legislazione greca che ha consentito tale prassi, con conseguente violazione delle condizioni poste dalla legislazione nazionale”. lp/AGIMEG