“A fronte del dichiarato stato di dissesto, il Comune non poteva fare altro che procedere alla rideterminazione dell’organico avviando la procedura di messa in mobilità dei dipendenti in esubero”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Prima Ter) bocciando il ricorso di alcuni dipendenti del Casinò di Campione d’Italia ‘tagliati’ a causa del fallimento della casa da gioco. Per i giudici “non può sostenersi, come dedotto in ricorso, che l’applicazione del criterio previsto dalla legge per il caso di dissesto comporterebbe l’impossibilità per l’ente di svolgere le proprie funzioni, in quanto gran parte dei dipendenti in servizio erano assegnati al servizio controllo della Casa da gioco, sicché, stante la chiusura della stessa, è venuta meno la necessità di svolgere tutte le attività correlate, cui sopperiva il precedente organico. Peraltro – sottolinea ancora il Tar – gli stessi ricorrenti hanno evidenziato che la peculiarità della condizione di exclave del Comune ha comportato che una serie di servizi fossero gestiti e resi ai cittadini mediante convenzioni con le strutture della Confederazione Svizzera, e non, quindi, attraverso le strutture e i dipendenti del Comune. Infine, la riduzione dell’organico deliberata con i provvedimenti impugnati è stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ha quindi accertato la correttezza delle determinazioni comunali a fronte della dichiarazione di dissesto”. In data 25.7.2018 la Casinò di Campione Spa è stata dichiarata fallita e, con successiva nota dell’8.8.2018, il Comune ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto il CCNL degli Enti Locali, nonché alle R.S.U., che per l’effetto della dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente avrebbe proceduto “a deliberare le eccedenze di personale in n. 86 unità in ottemperanza ai parametri del D.M. 10.04.2017, che prevede per questo ente una dotazione organica di n. 16 unità”. lp/AGIMEG