“Si rischia di creare equivoci e confusione, rendendo ancora più imbrogliata questa materia”. Con queste parole Giovanni Carboni (Carboni&Partners) manifesta preoccupazione riguardo al modo con cui si sta interpretando e commentando la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 31 maggio, che rigetta il ricorso del PM di Perugia avverso all’ordinanza contro il sequestro dei totem presso un PDC. Dice Carboni “In giurisprudenza le date contano. Questa sentenza va riferita al quadro normativo esistente all’epoca dei fatti, vale a dire all’epoca del sequestro dei totem, nell’estate del 2010. Una nuova norma può rendere illegale ciò che prima era legale.” Qual’era dunque il quadro normativo all’epoca dei fatti? Carboni lo ricostruisce: “L’articolo 7, comma 3-quater, della legge Balduzzi non c’era. È l’articolo in vigore solo dall’inizio del 2013 che vieta “la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line”. C’era invece la legge c.d. Incentivi che all’articolo 2, comma 2-bis, limita la raccolta del gioco “esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica”. Ed erano in vigore entrambi i decreti dell’AAMS, quello del 21 marzo 2006 e quello del 25 giugno 2007 che, soprattutto il secondo, oggettivamente legittimavano i totem, e che hanno regolato il gioco a distanza prima dell’avvento della legge Comunitaria 88/2009. Infine, le convenzioni relative al gioco a distanza non erano state ancora sottoposte all’integrazione avvenuta il 7 luglio del 2011, con la quale il concessionario, all’articolo 2 – Oggetto della concessione, sottoscrive che “la concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio tramite raccolta a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”. Quindi, prosegue Carboni, tutt’al più si può affermare che secondo la Cassazione l’articolo 2 comma 2-bis della legge 40/2010 non costituisce di per sé non impedisce l’offerta del gioco mediante totem o apparecchiature telematiche in luoghi pubblici. La sentenza della Cassazione non è per nulla clamorosa. Ribadisce, non smentisce, il precedente giudizio. A mio avviso è pressoché ovvia, tenuto conto della normativa secondaria dell’epoca. Piuttosto, pare debolmente motivato il ricorso del PM contro il dissequestro. Ora la situazione è diversa. Ciò non significa che il quadro normativo attuale sia certo e soddisfacente. Da un lato, in sede di giudizio la solidità della norma stessa introdotta dalla legge Balduzzi può esser dubbia, dall’altro lato esiste da anni un mercato che genera oltre 100 milioni di euro annui di ricavi netti, che è servito da una parte dei concessionari ed al quale gli altri “rinunciano”. Sto parlando di mercato dot.it, cioè dei flussi di gioco che pervengono al sistema dell’Aams, non di gioco dot.com, conclude Carboni. Credo sia legittimo domandarsi se non sia meglio ripensare all’opportunità di canalizzare anche questa domanda su un’offerta regolata e sicura”. rg/AGIMEG