Alla Camera l’esame del provvedimento “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.
E’ stato respinto in VI Commissione Finanze l’emendamento 1.20 col quale si intendeva prorogare le riduzioni di accisa disposte dall’articolo 1 del provvedimento, provvedendo ai relativi oneri mediante l’aumento dell’imposizione sui tabacchi.
Virginio Merola (PD-IDP) ha condiviso le finalità dell’emendamento Sottanelli 1.20, evidenziando tuttavia che: “avrebbe ritenuto più opportuno finanziare la misura intervenendo sull’imposizione fiscale del gioco d’azzardo”.
L’emendamento
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 6 ottobre 2026, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 sono prorogate a valere sulle maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.
5-ter. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sulla benzina, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 6 ottobre 2026, nella misura di 572,90 euro per 1000 litri. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies.
5-quater. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 39-octies:
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2026, in 99,50 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 102,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 105,50 euro per 1.000 sigarette»;
2) al comma 5:
i) alla lettera a), dopo le parole: «euro 35 il chilogrammo convenzionale» sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dal 6 ottobre 2026, euro 45 il chilogrammo convenzionale,»
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti)»;
iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) euro 252,70 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 256,70 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 260,70 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028 per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1 (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette)»;
3) al comma 6, le parole da: «per l’anno 2026» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 283 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 288 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 294 euro per 1.000 sigarette.»;
b) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «40,50 per cento per l’anno 2026» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «63,1 per cento per l’anno 2026, 63,6 per cento per l’anno 2027 e al 64,6 per cento a decorrere dall’anno 2028»;
c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 23,25 per cento e al 18,25 per cento per l’anno 2026, al 25,25 per cento e al 20,25 per cento per l’anno 2027 e al 27,25 per cento e al 22,25 per cento a decorrere dall’anno 2028».
5-quinquies. L’aliquota di accisa sull’alcole etilico, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, nella misura di euro 1500,00 per ettolitro anidro.