ART.8.
1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l’accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l’AAMS si avvale: a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti; b) dei canali di polizia e diplomatici di cui alla lettera a) o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
ART.9.
1. La documentazione antimafia di cui all’articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve riferirsi anche ai familiari non conviventi dei soggetti ivi indicati. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
ART. 10.
1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648- ter nonché dal capo I del titolo XIII del libro secondo del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare, nonché di rilascio, di rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al primo periodo opera anche nel caso in cui la condanna, l’imputazione o la condizione di indagato siano riferite a familiari dei soggetti indicati al primo e al secondo periodo ».