“L’articolo 7 dispone che in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, sia consentito lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”. E’ quanto si legge nella Documentazione per l’attività consultiva del Comitato per la legislazione al D.L. 65/2021 / A.C. 3119 Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cosiddetto DL Riaperture. “Si richiama preliminarmente che il Governo, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul disegno di legge di conversione C. 2921 del decreto-legge n. 2 del 2021 ha accolto, con una riformulazione, l’ordine del giorno n. 8/2921-A presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; come riformulato, l’ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato, constata nelle premesse che “risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l’impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decretilegge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all’esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l’intervento anche di fonti di rango secondario”. L’ordine del giorno impegna quindi il Governo a “valutare l’opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell’epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all’esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà di culto (art. 19)”; Rispetto all’impegno assunto con l’ordine del giorno richiamato, si rileva che il Governo ha già “trasferito”, con il decreto-legge n. 52 del 2020, a livello di fonte legislativa parte delle misure di contenimento fin qui definite con DPCM; sono infatti presenti nel decreto-legge la disciplina: delle attività scolastiche (art. 3); dei servizi di ristorazione (art. 4); degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (art. 5); delle piscine, palestre e sport di squadra (art. 6), delle fiere, convegni e congressi (art. 7); dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (art. 8). Con il provvedimento in esame trovano inolte disciplina diretta nel decreto-legge anche: i limiti orari agli spostamenti (cd. “coprifuoco”, art. 1); le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 7); la disciplina di centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (art. 9); i corsi di formazione (art. 10); i musei e altri istituti luoghi della cultura (art. 11)”. cdn/AGIMEG