Camera: in Aula la proposta di legge su reati contro gli animali. Punite scommesse clandestine, su combattimenti e competizioni vietate

In Aula alla Camera alle 9.30 il seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali e delle abbinate proposte di legge.

“L’articolo 2 interviene sull’art. 544-quater c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento: inasprisce la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro. estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione (dunque fuori dalle ipotesi di concorso) ai predetti spettacoli o manifestazioni; specificando che in tali caso la pena è diminuita della metà (dunque reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro). Attualmente, l’art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L’aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”, si legge nel dossier di documentazione per l’esame del provvedimento.

“L’articolo 3 interviene sull’articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali. In particolare la disposizione: inasprisce le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni; estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. Si ricorda che l’art. 544-quinquies punisce attualmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Il secondo comma dell’articolo prevede tre aggravanti ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell’attività delittuosa con minori di età è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, l’inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l’utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest’ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio. Il terzo comma prevede un’ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma. che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del 1° co prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. L’attività qualificata come aggravante del reato di cui all’art. 544 quater, diviene, in tale caso, fattispecie delittuosa autonoma”, aggiunge.

“Questo testo elimina la disposizione relativa all’utilizzo degli agenti sotto copertura per reati zoo-mafiosi, come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, il combattimento tra animali e le corse clandestine di cavalli, e anche per il contrasto del traffico dei cuccioli”, ha detto in Aula Susanna Cherchi (M5S). cdn/AGIMEG