TAR Lazio torna nuovamente a pronunciarsi sulla controversa questione dell’indennità provvisoria nel settore bingo. Con tre decreti cautelari monocratici, in particolare, il Presidente della Sezione Quarta Ter ha sospeso gli effetti della determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che limita il beneficio ai soli concessionari che avevano promosso specifici ricorsi.
I provvedimenti riguardano ricorsi presentati da General Quality Service S.r.l., Play Sud S.r.l. e City S.r.l., tutte società concessionarie del gioco del bingo che contestano la determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025 e chiedono l’applicazione dell’indennità mensile provvisoria di 2.800 euro a partire dal 1° gennaio 2025, oltre al riconoscimento delle somme versate in eccedenza negli anni precedenti.
Il rischio di sanzioni e l’urgenza dell’intervento
Nei ricorsi viene evidenziato che la prima rata del canone annuo contestato, pari a 54.000 euro, è scaduta il 31 gennaio 2026. Il mancato pagamento potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni e l’avvio di procedure di recupero coattivo.
Il Presidente del TAR ha ritenuto opportuno intervenire con urgenza, sospendendo provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati per evitare conseguenze pregiudizievoli nelle more della decisione collegiale.
Una questione già affrontata dal TAR
Nei decreti si richiama espressamente una recente ordinanza collegiale della stessa Sezione relativa a un ricorso analogo, segno che il giudice amministrativo è tornato a esaminare la questione dell’indennità provvisoria, ormai al centro di un contenzioso diffuso tra i concessionari del bingo.
I prossimi passaggi
Per tutti e tre i ricorsi la trattazione collegiale delle domande cautelari è stata fissata al 9 marzo 2026. In quella sede, quindi, il TAR valuterà se confermare la sospensione e fornire indicazioni più definitive su una controversia che potrebbe avere effetti rilevanti sull’intero comparto. mg/AGIMEG

