Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso con la richiesta di risarcimento al MEF di tutti i danni subiti per effetto della postergata inclusione nella graduatoria per le concessioni delle sale bingo per la Provincia di Reggio Calabria, quantificabile in euro 3.228.000,00. Per il Tar “l’operato dell’Amministrazione non è stato caratterizzato da dolo o colpa, posto che neanche la parte ricorrente ha fornito adeguati elementi di valutazione per ritenere che la parte resistente abbia tenuto (in sede di gara e successivamente alla stessa) una condotta negligente, imprudente o imperita. Quindi (…) la domanda di risarcimento danni per equivalente (in relazione al periodo precedente al 17 maggio 2004) va respinta a causa della mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo della condotta dell’Amministrazione, posto che in assenza di tale prova non è configurabile una fattispecie di responsabilità in capo all’Amministrazione. Peraltro, anche in relazione al danno effettivamente patito, la domanda risarcitoria va respinta perché non supportata da adeguati e concreti elementi di fatto che consentano di circoscrivere le richieste di parte attrice. Inoltre, come correttamente rilevato dalla parte resistente, essendo stata assegnata alla ricorrente una concessione a seguito della citata sentenza del giudice amministrativo di primo grado, non va riconosciuto alcun danno emergente in mancanza della prova del danno in concreto subito, facendo la Società ricorrente riferimento a voci generiche, variabili e ipotetiche quali un “incasso mensile medio di una sala. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto”. lp/AGIMEG