Home Attualità Bingo, il TAR Lazio boccia la proroga automatica: “Il canone deve essere rideterminato da ADM anche con provvedimenti provvisori”

Bingo, il TAR Lazio boccia la proroga automatica: “Il canone deve essere rideterminato da ADM anche con provvedimenti provvisori”

TribunaleTribunale

Il TAR Lazio (sez. 2) ha annullato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 gennaio 2025 che applicava la Legge di Bilancio 2025 al settore del bingo, prorogando le concessioni fino al 31 dicembre 2026 e imponendo un canone fisso annuo di 108.000 euro a carico dei concessionari in proroga. La sentenza ha accolto il ricorso di alcune società titolari di sale bingo e disapplica, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, la legge n. 207/2024 nella parte in cui dispone sia la proroga tecnica delle concessioni sia il nuovo canone fisso per il biennio 2025-2026.

Le concessioni, nate con durata originaria di sei anni, sono state prorogate più volte dal legislatore, con un progressivo aumento del canone: dai 2.800 euro mensili fissati dalla legge 147/2013 si è arrivati, con l’ultima manovra, a 108.000 euro annui, pari a circa 9.000 euro al mese, uguali per tutti i concessionari e indipendenti da fatturato, dimensioni e redditività delle singole sale. Le società ricorrenti hanno contestato sia la legittimità di una proroga reiterata senza gara, sia la misura del canone, ritenuta sproporzionata e sganciata dalla reale capacità economica delle imprese.

Bingo online spesa operatori luglio 2024Bingo online spesa operatori luglio 2024

Il TAR ha fondato la propria decisione sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22 – C-730/22) e sulle successive sentenze “gemelle” del Consiglio di Stato, che hanno già qualificato il sistema delle proroghe tecniche bingo come incompatibile con la direttiva concessioni 2014/23/UE. Secondo la Corte le proroghe generalizzate e a pagamento, non previste nel bando originario e decise dal legislatore senza gara, configurano una modifica sostanziale del rapporto e richiederebbero una nuova procedura competitiva. Inoltre, la Corte ha chiarito che un canone forfettario uguale per tutti, non parametrato al fatturato reale del concessionario, non è compatibile con il diritto europeo.

Partendo da questi principi, il TAR Lazio ha concluso che la proroga disposta dalla legge di Bilancio 2025 per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 non rientra in nessuna delle ipotesi eccezionali che permettono la modifica dei contratti senza gara ai sensi della direttiva 2014/23. Di conseguenza, la norma interna deve essere disapplicata e il provvedimento dell’Agenzia che la recepisce va annullato.

In linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia, il TAR ha ribadito che, anche in presenza di una proroga illegittima, gli operatori che continuano a esercitare il gioco del bingo devono corrispondere un’indennità, onde evitare un indebito vantaggio a loro esclusivo beneficio. Tuttavia, questa indennità non può essere il canone fisso di 108.000 euro previsto dalla legge, ma dovrà essere rideterminata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nuovi provvedimenti discrezionali, anche provvisori, tenendo conto dei fatturati effettivi delle sale, dei vantaggi derivanti dal proseguire l’attività senza esporsi all’alea di una nuova gara e dei sacrifici imposti (come i vincoli sul trasferimento dei locali). sm/AGIMEG

Exit mobile version