Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile un ricorso di una sala bingo per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare, anche provvisoria, della nota avente ad oggetto “Concessione bingo – Sala bingo in Riccione (RN) con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi – Ufficio Bingo ha intimato l’immediata interruzione del concorso a premi “Gioca e parti in A1” svolto nella sala bingo della ricorrente ed ha avviato il procedimento volto alla irrogazione della sanzione e alla sospensione della concessione; in cui è stato contestato alla ricorrente che il concorso a premi “Gioca e Parti in A 1” sarebbe riservato solo ai vincitori del gioco del bingo e per tale motivo sarebbe irregolare. “Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile in relazione alla contestazione della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto risulta impugnato un atto endoprocedimentale; ed in parte improcedibile, perché le circostanze evidenziate in corso di causa dalla difesa erariale inducono a ritenere che sia sopravvenuta una carenza di interesse di parte ricorrente a coltivare il ricorso”. lp/AGIMEG