Il TAR Lazio (sez. 2) ha riunito l’esame sostanziale di più contenziosi promossi da concessionari del bingo contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell’Economia, annullando le note con cui l’Amministrazione aveva richiesto il pagamento di canoni mensili predeterminati per la prosecuzione delle concessioni in proroga tecnica.
Il primo filone del 2018
Nel primo filone (ricorso 2018), alcune società titolari di concessioni scadute avevano impugnato la nota ADM dell’8 gennaio 2018 che rideterminava le somme dovute in 7.500 euro per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) e 3.500 euro per frazioni inferiori.
Il TAR ha ritenuto infondati i motivi sull’inapplicabilità soggettiva e sulla natura “corrispettiva” rispetto alla gara, ma ha accolto la censura centrale sulla incompatibilità del canone fisso con il quadro europeo, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22). L’annullamento non elimina però l’obbligo di versare un’indennità: il giudice ha chiarito che una forma di corrispettivo resta dovuta per evitare un vantaggio indebito per l’operatore, ma va ricalcolata.
Il secondo filone del 2021
Nel secondo filone (ricorsi 2021), numerosi concessionari – anche tramite associazione di categoria – avevano impugnato la nota ADM del 12 gennaio 2021, che applicava la legge 178/2020: gara rinviata e pagamento del canone con un primo schema (2.800/1.400 euro) e rateizzazione della parte residua fino a dicembre 2022. Il Tar ha accolto i ricorsi anche perché il canone non è dovuto nei periodi di chiusura obbligatoria delle sale per Covid, e ha disapplicato la disciplina nazionale nella parte in cui imponeva importi rigidi non parametrati.
ADM dovrà ora rideterminare l’indennità caso per caso, tenendo conto dei fatturati e dell’equilibrio complessivo del rapporto. Spese compensate nel giudizio 2018; condanna alle spese (2.000 euro) nei ricorsi 2021. sm/AGIMEG










