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Bingo, TAR Lazio: annullate richieste sui canoni di proroga, indennità da rideterminare

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Nuovo stop del TAR Lazio al sistema dei canoni richiesti ai concessionari del bingo in regime di proroga tecnica. Con quattro pronunce, i giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati da Palabingo e Cirsa Retail, Operbingo Italia e King Bingo, Bingomania in liquidazione e Se.Ma di Senese Francesco contro atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi ai corrispettivi dovuti durante le proroghe delle concessioni.

Il punto centrale delle decisioni riguarda la proroga onerosa introdotta dalla legge di Bilancio 2023 per il periodo dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. Secondo il TAR, la disciplina nazionale che ha imposto ai concessionari un corrispettivo fisso e maggiorato del 15%, quantificato da ADM in 181.125 euro complessivi per 21 mesi, contrasta con il diritto europeo e deve essere disapplicata. Di conseguenza, sono stati annullati la nota ADM del 30 maggio 2023 e il presupposto avviso del 4 maggio 2023 impugnati da Palabingo-Cirsa e da Operbingo-King Bingo.

I precedenti della Corte UE e del Consiglio di Stato

Le sentenze si collocano nel solco della decisione della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2025 e dei successivi arresti del Consiglio di Stato, secondo cui le reiterate proroghe delle concessioni bingo costituiscono modifiche non consentite dal diritto europeo in assenza di una nuova gara pubblica. Il TAR ha inoltre ribadito che non è ammissibile un canone rigido e uguale per tutti, sganciato dai ricavi effettivi dei singoli operatori.

Per i giudici, tuttavia, l’illegittimità della proroga non cancella ogni obbligo economico: ADM dovrà rideterminare un’indennità, anche in via provvisoria, parametrata ai fatturati, ai vantaggi ottenuti dai concessionari grazie alla prosecuzione del rapporto e agli oneri subiti, come il mancato trasferimento dei locali.

Un capitolo a parte riguarda Bingomania. In questo caso il TAR ha affrontato anche il tema dei canoni richiesti per il periodo Covid. Con una precedente sentenza non definitiva era già stata riconosciuta la non debenza dei canoni nei periodi di chiusura forzata delle sale. Con la decisione definitiva, il Tribunale ha annullato anche la richiesta di pagamento relativa al periodo 15 giugno-25 ottobre 2020, disapplicando la norma del 2017 sulla proroga tecnica onerosa e condannando ADM a restituire 37.500 euro, oltre interessi.

Accolto anche il ricorso di Se.Ma, che aveva chiesto di poter versare un canone ridotto o sospenderne il pagamento: anche in questo caso il diniego dell’Agenzia è stato annullato, con rinvio ad ADM per la nuova determinazione dell’indennità. Spese compensate in tutti i giudizi. sm/AGIMEG

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