Home Bingo Bingo, TAR Lazio accoglie i ricorsi dei concessionari: annullate le note ADM sulla proroga onerosa 2023-2024

Bingo, TAR Lazio accoglie i ricorsi dei concessionari: annullate le note ADM sulla proroga onerosa 2023-2024

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Il TAR Lazio torna a bocciare il sistema della proroga tecnica onerosa delle concessioni bingo previsto dalla legge di Bilancio 2023 e annulla gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dato attuazione al pagamento del canone maggiorato per il biennio 2023-2024.

Con due sentenze della Seconda Sezione, una sul ricorso promosso da un gruppo di concessionari e l’altra su quello proposto da un’altra società, il Tribunale ha accolto le impugnative contro la nota ADM del 30 maggio 2023 e, nel primo giudizio, anche contro il presupposto avviso del 4 maggio 2023 relativo alla proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala.

Al centro delle cause c’era l’applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge 197/2022, che aveva esteso fino al 31 dicembre 2024 la proroga tecnica delle concessioni in scadenza al 31 marzo 2023, imponendo ai concessionari un corrispettivo una tantum maggiorato del 15%, quantificato da ADM in 181.125 euro da versare in quattro rate.

La decisione del TAR

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Il TAR ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia, affermando che la controversia non riguarda una semplice questione patrimoniale, ma investe la legittimità stessa della proroga e della pretesa autoritativa dell’amministrazione.

Nel merito, i giudici amministrativi hanno richiamato la sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 marzo 2025 nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, secondo cui le proroghe delle concessioni bingo disposte dopo il termine di recepimento della direttiva 2014/23/Ue rientrano nel campo di applicazione della stessa direttiva e non possono essere considerate legittime se non ricorrono i presupposti tassativi previsti dall’articolo 43 per modificare una concessione senza gara.

Secondo il TAR Lazio, la proroga prevista dalla legge italiana non rientra in nessuna delle ipotesi derogatorie consentite dal diritto unionale. Da qui la decisione di disapplicare la norma nazionale e, per effetto, annullare gli atti di ADM che ne costituivano applicazione diretta.

Il Tribunale ha però precisato che dall’illegittimità della proroga non deriva l’azzeramento di ogni obbligo economico per i concessionari. Resta infatti dovuta un’indennità, che dovrà però essere rideterminata da ADM non in misura fissa e forfettaria, ma tenendo conto dei fatturati effettivi, dei vantaggi ottenuti dagli operatori e dei sacrifici subiti nel periodo di prosecuzione dell’attività.

Per il primo giudizio restano così annullati sia l’avviso del 4 maggio sia la nota del 30 maggio 2023; nel secondo viene meno la sola nota attuativa del 30 maggio. sm/AGIMEG

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