Il TAR Lazio ha annullato un’ingiunzione di pagamento da 53.952,74 euro emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti della società Neapolis 1799. Le somme erano state richieste a titolo di proroga tecnica della concessione per l’esercizio del gioco del bingo, relativamente al periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021.
Secondo la Quarta Sezione Ter del Tribunale amministrativo, il credito vantato da ADM non poteva essere considerato certo, liquido ed esigibile. I giudici hanno inoltre ribadito che il canone bingo non è dovuto durante tutti i periodi nei quali le sale sono rimaste chiuse per effetto dei provvedimenti adottati dalle autorità per contrastare la pandemia da Covid-19.
Bingo, il credito richiesto da ADM non era certo ed esigibile
La controversia riguardava la richiesta di pagamento degli importi dovuti durante la proroga tecnica della concessione. Il TAR ha richiamato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulle proroghe onerose delle concessioni bingo.
Con la sentenza del 20 marzo 2025, relativa alle cause riunite da C-728/22 a C-730/22, la Corte europea ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione un sistema fondato sulla proroga delle concessioni scadute e sull’imposizione di un canone uniforme e non rinegoziabile.
Per il TAR, l’illegittimità della proroga non significa tuttavia che l’operatore possa esercitare gratuitamente l’attività. ADM può determinare un’indennità destinata a riequilibrare il rapporto, ma l’importo non può essere stabilito in modo rigido e forfettario.
Il calcolo dovrà tenere conto dei fatturati conseguiti dagli esercenti, dei vantaggi derivanti dalla prosecuzione pluriennale dell’attività senza una nuova gara e dei sacrifici imposti agli operatori, compresa l’impossibilità di trasferire i locali.
Canone bingo non dovuto durante le chiusure Covid
Il TAR ha giudicato fondato anche il motivo relativo alle chiusure imposte durante l’emergenza sanitaria. L’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 18/2020 prevede infatti che il canone non sia dovuto per tutto il periodo di sospensione dell’attività delle sale bingo.

Secondo il Collegio, questa esenzione non riguarda soltanto la prima chiusura compresa tra l’8 marzo e il 3 aprile 2020, ma tutti i periodi nei quali l’attività è stata sospesa da provvedimenti dell’autorità adottati per contenere la diffusione del Covid-19.
Durante le chiusure, infatti, le sale non potevano svolgere l’attività e ottenere i ricavi necessari per sostenere il pagamento. Imporre ugualmente il canone avrebbe determinato, secondo i giudici, uno squilibrio del rapporto concessorio a vantaggio dell’Amministrazione.
ADM potrà ricalcolare l’indennità
Il TAR Lazio ha quindi accolto il ricorso della società e annullato l’ingiunzione da 53.952,74 euro. La decisione non esclude però definitivamente qualsiasi obbligo economico a carico dell’operatore.
ADM potrà esercitare nuovamente il proprio potere e rideterminare l’indennità, applicando i principi indicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e sottraendo i periodi nei quali la sala bingo è rimasta chiusa per ordine dell’autorità.
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. sb/AGIMEG

