È stata disposta la decadenza della convenzione di concessione in proroga in titolarità della società Oxford S.r.l., con sede legale a Roma, esercitata nella sala sita in Via Pernati snc a Novara. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha specificato che “con separato provvedimento perfezionato a cura del Dirigente dell’Ufficio Bingo, saranno incamerate le somme del fondo premi giacenti in sala alla data dell’ultima partita giocata”.
Le motivazioni
La società ha continuato a gestire la sala Bingo di Novara oltre la scadenza della concessione, senza aver integrato il deposito cauzionale richiesto e senza aver pagato il canone di proroga del 2025. Inoltre, non ha rispettato gli obblighi di pagamento dei contributi INPS e INAIL e ha presentato osservazioni non documentate in risposta alle contestazioni. A causa di tali inadempimenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato il procedimento di decadenza della concessione, considerando che la società ha perso i requisiti essenziali per gestire il gioco pubblico. La giurisprudenza conferma che tali irregolarità possono giustificare la decadenza, poiché compromettono la regolare gestione e la tutela dell’interesse pubblico.
Il testo integrale della determinazione direttoriale firmata dal direttore Giochi di ADM, Mario Lollobrigida
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
Visto il Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l’istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la Direttiva del Ministro delle Finanze 12 settembre 2000, con la quale l’incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Visto il Decreto Direttoriale 16 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento di gioco; Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la Convenzione-tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti, in particolare, l’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 e l’art. 13, comma 1, lett. a), della Convenzione, che prevedono la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della stessa indicati nel regolamento e nel relativo bando di gara; Visto l’art. 9, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che prevede che ciascun concessionario abbia l’obbligo di prestare all’Amministrazione finanziaria “cauzione a mezzo di fidejussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi”; Visto l’articolo 3, comma 5, lett. g), della convenzione di concessione che prevede l’obbligo del concessionario di “garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l’anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno”; Visto l’articolo 11, della convenzione di concessione che prevede nel caso in cui di sospensione non autorizzata dell’attività per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ADM ha facoltà di revocare la concessione; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (recante “Graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo”, in G.U. n. 163 del 16.7.2001), secondo cui «la concessione avverrà mediante la stipula di formale contratto, da effettuarsi a Roma, nel giorno che sarà stabilito dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» subordinatamente «alla prestazione della cauzione definitiva, all’esecuzione con esito positivo del collaudo e alla presentazione del titolo giuridico definitivo inerente la disponibilità del locale ove sarà esercitata l’attività»; Visto l’articolo 4, comma 1, lett. b), dell’atto integrativo della convenzione di concessione che prevede l’obbligo del concessionario di consegnare “ad ADM, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata ed eventualmente per il tramite di associazioni di categoria, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al concessionario e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnati da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell’albo speciale tenuto da Consob, o comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale”; Visto l’articolo 11, comma 2, lett. b), dell’atto integrativo della convenzione di concessione che prevede, in caso di protratto mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, la decadenza dalla concessione; Visto che la società Oxford S.r.l. (C.F. 06368011000), con sede legale in Via della Ferratella in Laterano, 41 Roma, titolare della concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R, nella sala sita in Via Pernati snc Novara, alla data di scadenza della concessione ha proseguito nella gestione del gioco avvalendosi di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013 e ss. mm. e ii., nonché dall’art. 1, comma 124 della legge 197/2022 e dall’art. 1, comma 96, lett. a) della legge 207/2024; Vista la nota prot. n. 563047 del 2 settembre 2025, con la quale l’Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d’Aosta ha trasmesso il provvedimento dell’U.N.E.P. del Tribunale di Novara, dal quale di evince che, in data 12 settembre 2025, è stato fissato “lo sfratto relativo all’immobile sito in Novara, via Pernati angolo Corso Risorgimento, attualmente occupato dalla società Oxford srl con sede legale in Roma via della Ferratella in Laterano 41, che vi gestisce un’attività di sala bingo con apparecchi da intrattenimento (slot machine) e una tabaccheria”; Considerato che l’ultimo giorno di trasmissione dei dati di gioco della sala in parola è il 30 settembre 2025; Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 15 ottobre 2025, richiesto dall’Ufficio Bingo con nota prot. n. 0642583 del 14 ottobre 2025, dal quale è emerso che i locali della sala Bingo di cui trattasi erano in fase di smantellamento e che la sala era inattiva; Visto che la società Oxford S.r.l. ha prestato, in luogo della fideiussione di cui all’art. 9, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, un deposito cauzionale dell’importo complessivo di 260.000,00 euro, da integrare attraverso 14 rate mensili di € 20.000,00 cadauna fino al raggiungimento dell’importo di € 516.456,89; Considerato che la società in parola non ha onorato il predetto impegno ad integrare il deposito in numerario già costituito; Considerato, altresì, che la Società Oxford S.r.l. non ha provveduto al pagamento dell’importo comprensivo degli interessi legali di 106.056,37 euro, dovuto a titolo di Una Tantum prevista per la gestione in proroga della concessione in titolarità per l’anno 2025 e che, per effetto dell’incameramento della predetta somma, il deposito cauzionale di cui sopra si è ulteriormente ridotto del medesimo importo; Considerato che l’incameramento parziale del deposito cauzionale di € 106.056,37, a copertura delle rate di proroga non corrisposte non costituisce adempimento dell’obbligo di pagamento in capo al concessionario, in quanto, come pacificamente acclarato dalla giurisprudenza amministrativa, “le garanzie hanno la funzione di assicurare le ragioni creditorie dell’Agenzia e dell’Erario, ma non quello di esimere il concessionario dal puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento” e la prestazione della fideiussione obbligatoria “non esonera il Concessionario dal dovere di adempiere con puntualità alle proprie obbligazioni” (cfr. Tar Lazio sentenza n. 03103/2018); Considerato che la società Oxford S.r.l. è evidentemente venuta meno agli obblighi di pagamento del canone concessorio posti a suo carico, costringendo l’Agenzia ad assumere iniziative tese al recupero di quanto dovuto e non versato, tenendo un comportamento non conforme agli obblighi assunti da un concessionario di Stato, che può giustificare il provvedimento di decadenza della concessione; Considerato che, con nota prot. n. 564410 del 2 settembre 2025, l’Ufficio Bingo ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e segg. della legge 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione in parola per la perdita della disponibilità dei locali per la raccolta del gioco del bingo, per la mancata integrazione del deposito cauzionale e per il mancato pagamento del canone concessorio per l’anno 2025; Vista la nota prot. n. 625540 del 3 ottobre 2025 con la quale la Società Oxford S.r.l. è stata formalmente invitata ad adempiere integralmente al disposto di cui all’art. 4 co. 1 lett. b), dell’Atto integrativo della convenzione di concessione; Vista la nota prot. n. 669406 del 27 ottobre 2025 con cui l’Ufficio Bingo ha formalmente contestato l’inadempimento di quanto previsto dall’art. 4 co. 1 lett. b), dell’Atto integrativo della convenzione di concessione; Dato atto che la Società Oxford S.r.l. ha prodotto osservazioni non documentate e richieste con note acquisite ai protocolli nn. 669414 del 27 ottobre 2025, 616449 del 17 novembre 2025 e 735721 del 25 novembre 2025, ritenute non accoglibili per i motivi indicati nelle note di riscontro prot. nn. 699258 del 10 novembre 2025 e 722899 del 19 novembre 2025; Preso atto che, a seguito della verifica di regolarità contributiva, è emerso che la società Oxford S.r.l. non è in regola con il versamento dei contributi INPS per l’importo di 926.580,54 euro e degli oneri assicurativi INAIL per l’importo di 10.602,02 euro e che tali importi solo in parte sono ricompresi nel piano di concordato preventivo depositato presso l’Autorità giudiziaria dalla società di cui trattasi, come pacificamente ammesso dalla società OXFORD con nota acquisita al protocollo n. 735721 del 25 novembre 2025, in riscontro a specifica richiesta di regolarizzazione contributiva formulata dall’Ufficio Bingo con nota prot. 698908 del 10 novembre 2025; Osservato che le concessioni per la gestione del gioco del bingo sono state attribuite, all’esito di una procedura selettiva, a titolo gratuito e per la durata di sei anni, rinnovabile una sola volta e che nell’anno 2020 sono tutte venute a scadenza e che, in attesa della nuova gara, il legislatore ne ha disposto la proroga tecnica onerosa con pagamento di un canone correlato alla possibilità di continuare a svolgere l’attività oggetto di concessione, nonostante la scadenza del relativo termine di efficacia e l’assenza di una nuova gara, consentendo in via eccezionale e transitoria, la prosecuzione dell’attività, funzionale al perseguimento di finalità pubbliche, in quanto volta a garantire la continuità delle entrate erariali e, contestualmente, a contrastare il gioco illegale; Osservato che la giurisprudenza amministrativa ha già confermato più volte la legittimità dei provvedimenti di decadenza di concessioni di gioco pubblico per la mancanza di garanzie adeguate, laddove si verifichi “una situazione scopertura del concessionario e di connessa traslazione in capo all’erario del rischio finanziario legato all’inadempimento del debitore principale e ciò almeno fino al reintegro della polizza (peraltro non sempre agevole, in situazioni di grave esposizione debitoria)” (cfr. Tar Lazio sentenza n. 3874/2018); Osservato che la giurisprudenza amministrativa ha già acclarato che “il concessionario di Stato, titolare di un munus pubblico, per di più nel delicato settore dei giochi, sia tenuto ad assicurare una gestione aziendale regolare, trasparente e scevra da influenze illecite e non debba tenere comportamenti anche soltanto astrattamente idonei a mettere in pericolo le ragioni erariali. La violazione, nel caso di specie, di tali obblighi costituisce, di per sé, ragione sufficiente a far venir meno la fiducia dello Stato nel concessionario e a sorreggere la decadenza dalla concessione.” (v. sentenza del Tar Lazio 6833/2018 del 24.01-18.06.2018); Valutato che la grave irregolarità contributiva, la indisponibilità dei locali per la raccolta del gioco del Bingo e il mancato deposito di valida e idonea cauzione e il venir meno agli obblighi di pagamento del canone concessorio posti a suo carico, siano tutti motivi che – complessivamente e singolarmente considerati – determinino la perdita del possesso dei requisiti essenziali per la gestione del gioco e siano comunque idonei a giustificare l’emanazione del provvedimento di decadenza in quanto confliggenti con l’interesse generale che la concessione intendeva soddisfare; Vista la vaghezza delle dichiarazioni rese dalla società Oxford srl formulate con nota acquisita al protocollo n. 735721 del 25 novembre 2025, in ordine alla perdita della disponibilità dei locali in Novara che non sarebbe “dipesa da morosità o negligenza della società” ma in esecuzione di un provvedimento giudiziario, mai reso noto all’Agenzia; Vista la indeterminatezza, all’attualità, di quanto dichiarato dalla società Oxford srl con la citata nota acquisita al protocollo n. 735721 del 25 novembre 2025, in ordine a un “piano di intervento diretto sulla compagine societaria volto a immettere risorse patrimoniali e manageriali idonee a ripristinare nel minor tempo possibile i requisiti concessori e presentare un cronoprogramma immediatamente eseguibile per la nuova sede”, non specificando quale sarebbe la nuova sede e chiedendo un termine di 90 giorni per illustrare l’intervento societario; Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
È disposta la decadenza della convenzione di concessione n. 279/08/R in proroga, in titolarità della società Oxford S.r.l. (C.F. 06368011000), con sede legale in Via della Ferratella in Laterano 41, Roma, esercitata nella sala sita in Via Pernati snc a Novara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, e dell’art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, per i motivi esposti nelle premesse della presente determinazione.
ARTICOLO 2
Con separato provvedimento perfezionato a cura del Dirigente dell’Ufficio Bingo, saranno incamerate le somme del fondo premi giacenti in sala alla data dell’ultima partita giocata. Il presente atto sarà pubblicato per estratto sul sito istituzionale di ADM. Avverso il presente provvedimento sono ammesse le impugnazioni previste dalle norme di legge in sede giurisdizionale.
QUI il testo. cdn/AGIMEG

