La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20 agosto, che annullava la nota ADM del 18 novembre 2020 sul diniego di sospensione e rideterminazione del canone per il bingo in regime di proroga, è stata inserita nell'”Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione Europea“, presentato in Senato dal Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione.
La pronuncia si trova nella sezione “Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani”.
Il contrasto con la normativa europea

Al centro della decisione del Consiglio di Stato c’era la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Secondo i giudici, la direttiva si applica anche alle concessioni bingo nate prima del suo recepimento ma prorogate per legge successivamente. È il caso della disciplina introdotta dalla Legge 205/2017, che ha allungato la vita delle concessioni e, come contropartita, ha imposto un canone forfettario aumentato, un divieto di trasferire i locali e l’obbligo di accettare la proroga per poter partecipare alle future gare.
Per il Consiglio di Stato, questa era configurabile come una modifica sostanziale del rapporto concessorio che, alla luce dell’art. 43 della Direttiva 2014/23, richiedeva una nuova procedura di affidamento: la proroga “ex lege” così configurata non è compatibile con il diritto europeo.
La pronuncia si era inserita in un filone della Corte di Giustizia UE (20 marzo 2025, cause C-728/22, C-729/22 e C-730/22), che aveva chiarito due principi chiave: primo, l’art. 43 copre anche le modifiche imposte per legge, non solo quelle negoziate tra le parti; secondo, quando la modifica è sostanziale, non si può salvare solo la parte favorevole a uno dei soggetti (ad esempio cancellando l’aumento del canone ma tenendo la proroga). sm/AGIMEG

