Bingo, ordini del giorno sui canoni concessori non dovuti per la pandemia di Fratelli d’Italia e Forza Italia. I dettagli

Sono stati presentati al Decreto sul contenimento dei costi dell’energia dai deputati Galantino (FdI), Foti (FdI) e D’Attis (FI) due ordini del giorno riguardanti la non debenza dei canoni di concessione bingo. Si tratta di un argomento che preoccupa molto il settore che si vede costretto a dover versare il canone nonostante il lungo periodo di chiusura delle attività. Lo stesso Sottosegretario all’Economia Freni ha formulato parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno con la formula “accoglibile come raccomandazione”.

Ecco i testi degli ordini del giorno presentati:

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 17 del 2022 prevede misure volte a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, oltre a misure strutturali in materia energetica, volte a prevenire crisi analoghe con effetti depressivi sul sistema produttivo nazionale;

analogamente ad altri settori, quello dei giochi in concessione statale ha già subito pesanti effetti economici e finanziari dalle prescrizioni di integrale sospensione delle attività per l’emergenza epidemiologica per quasi 12 mesi tra il 2020 ed il 2021, che hanno determinato una drastica riduzione dei ricavi nell’ultimo biennio, a fronte di ristori non superiori al 2-3 per cento;

le attività maggiormente colpite sono quelle delle sale bingo, i cui esercenti devono far fronte ad incomprimibili costi per il mantenimento delle infrastrutture di esercizio delle concessioni, nel rispetto degli adempimenti convenzionali, tra i quali – in particolare – rilevanti costi energetici per le esigenze di salute e tutela dei consumatori e di sicurezza;

per l’ulteriore aggravamento dei costi di gestione dato dall’aumento degli oneri energetici di queste settimane, molte delle circa 200 sale bingo stanno interrompendo l’attività: è presumibile la imminente chiusura di sale fino ad un terzo delle attuali, con esigenza di ammortizzatori sociali e potenzialmente perdita del lavoro di almeno 3.000 occupati tra dipendenti dei concessionari ed indotto. L’interruzione di attività delle suddette sale avrebbe conseguentemente effetti anche sul gettito erariale diretto ed indiretto, senza considerare i costi per ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori, stimabili in oltre 30 milioni annui per la suddetta previsione di uscita dal lavoro;

a fronte dell’impossibilità da parte dell’Amministrazione di bandire nuove gare per la riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, l’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per ogni singola sala, il versamento della somma mensile di euro 7.500 da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione;

l’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, a seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. Tale formulazione giuridica genera tuttavia dubbi interpretativi sull’estensione della non debenza di suddetto canone per gli ulteriori periodi interessati da prescrizioni di sospensione fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, cessato il 31 marzo 2022;

i concessionari sono quindi tenuti, ai fini di una corretta gestione contabile, ad appostare le specifiche risorse in appositi fondi di riserva, sottraendole pertanto alla copertura degli ingenti costi di gestione, in primo luogo energetici oltre che occupazionali, proprio in un momento di così evidente debolezza economica;

da quanto rilevabile dal Bilancio dello Stato 2022-2024 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Stato di previsione dell’Entrata, cap. 2340), gli importi derivanti dalla corresponsione di suddetti canoni per i periodi di chiusura delle attività descritte non sono previsti negli importi di competenza, cassa od in forma di residui attivi,

impegna il Governo

alla luce del suddetto aumento dei costi di gestione dovuto all’incremento dei prezzi delle forniture energetiche, a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere l’esercizio delle concessioni delle sale bingo e la relativa occupazione, chiarendo la non debenza dei canoni di concessione relativamente a tutti i periodi di integrale chiusura per prevenzione epidemiologica.
9/3495-AR/41. Galantino, Foti.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge n. 17 del 2022 prevede misure volte a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, oltre a misure strutturali in materia energetica, volte a prevenire crisi analoghe con effetti depressivi sul sistema produttivo nazionale;

analogamente ad altri settori, quello dei giochi in concessione statale ha già subito pesanti effetti economici e finanziari dalle prescrizioni di integrale sospensione delle attività per l’emergenza epidemiologica per quasi 12 mesi tra il 2020 ed il 2021, che hanno determinato una drastica riduzione dei ricavi nell’ultimo biennio, a fronte di ristori non superiori al 2-3 per cento;

le attività maggiormente colpite sono quelle delle sale bingo, i cui esercenti devono far fronte ad incomprimibili costi per il mantenimento delle infrastrutture di esercizio delle concessioni, nel rispetto degli adempimenti convenzionali, tra i quali in particolare rilevanti costi energetici per il funzionamento della struttura e delle macchine e quelli per garantire per le esigenze di salute e tutela dei consumatori e di sicurezza;

per l’ulteriore aggravamento dei costi di gestione dato dall’aumento degli oneri energetici di queste settimane, molte delle circa 200 sale bingo stanno interrompendo l’attività: è presumibile la imminente chiusura di sale fino ad un terzo delle attuali, con esigenza di ammortizzatori sociali e potenzialmente perdita del lavoro di almeno 3.000 occupati tra dipendenti dei concessionari ed indotto. L’interruzione di attività delle suddette sale avrebbe conseguentemente effetti anche sul gettito erariale diretto ed indiretto, senza considerare le uscite per ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori, stimabili in oltre 30 milioni annui per la suddetta previsione di uscita dal lavoro;

a fronte dell’impossibilità da parte dell’Amministrazione di bandire nuove gare per la riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, l’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone, per ogni singola sala, il versamento della somma mensile di euro 7.500 da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione;

l’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, a seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. Tale formulazione giuridica genera tuttavia dubbi interpretativi sull’estensione della non debenza di suddetto canone per gli ulteriori periodi interessati da prescrizioni di sospensione fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022;

da quanto rilevabile dal Bilancio dello Stato 2022-2024 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Stato di previsione dell’Entrata, cap. 2340), gli importi derivanti dalla corresponsione di suddetti canoni per i periodi di chiusura delle attività descritte non sono previsti negli importi di competenza, cassa od in forma di residui attivi;

i concessionari sono quindi tenuti, ai fini di una corretta gestione contabile, ad appostare le specifiche risorse in appositi fondi di riserva, sottraendole pertanto alla copertura degli ingenti costi di gestione, tra i quali quelli energetici che sono divenuti pressoché insostenibili, proprio in un momento di evidente debolezza economica,

impegna il Governo

alla luce del suddetto aumento dei costi di gestione dovuto all’incremento dei prezzi delle forniture energetiche, a valutare l’opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere l’esercizio delle concessioni delle sale bingo e la relativa occupazione, chiarendo la non debenza dei canoni di concessione relativamente a tutti i periodi di integrale chiusura per prevenzione epidemiologica.
9/3495-AR/72. D’Attis.

cdn/AGIMEG