Il TAR Veneto (Sezione Terza) ha accolto un ricorso di una sala giochi di Belluno per l’annullamento del decreto di rigetto per il rilascio della Licenza ex art. 88 Tulps notificato dalla Questura e del Regolamento Comunale nella parte in cui prevede lo sportello bancomat quale luogo sensibile, determinando con la sua applicazione un effetto espulsivo e preclusivo all’installazione e alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito. “Ritenuto prima facie che, anche alla luce del particolare iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda all’esame, l’interesse ad impugnare la previsione del regolamento comunale che include lo sportello bancomat tra i siti sensibili sia concretamente sorto solo con l’adozione del diniego di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps alla conduzione della sala da gioco; rilevato che la P.A. non appare aver effettuato alcuna istruttoria in merito all’effettivo superamento delle distanze minime tra la casa da gioco e lo “sportello bancomat”; riservato al merito ogni ulteriore approfondimento della res controversa, compresa l’eventuale valutazione della legittimità della previsione regolamentare che considera sito sensibile lo sportello bancomat” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 marzo 2019. lp/AGIMEG