Home Attualità Consiglio di Stato: no a licenza a una sala giochi di Barletta: “Mancano buona condotta e affidabilità”

Consiglio di Stato: no a licenza a una sala giochi di Barletta: “Mancano buona condotta e affidabilità”

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Il Consiglio di Stato (sez. III) ha respinto il ricorso di una società di gestione di sale giochi contro il diniego di licenza ex art. 88 TULPS per l’installazione di terminali VLT, confermando la decisione della Questura di Barletta-Andria-Trani e la precedente sentenza del TAR Puglia.

I fatti

La vicenda nasce dal provvedimento del 28 aprile 2022 con cui la Questura aveva negato il rilascio dell’autorizzazione alla titolare di una sala giochi già in possesso di licenza per apparecchi da intrattenimento. Secondo le autorità, la richiedente non offriva sufficienti garanzie di buona condotta e di affidabilità, requisito essenziale per questo tipo di autorizzazioni di polizia.
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Gli accertamenti avevano evidenziato rapporti economici e imprenditoriali con società attive nel settore giochi e scommesse ritenute gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata. In particolare, la titolare aveva versato una somma consistente a una società riconducibile a soggetti controindicati, ed aveva sottoscritto con la stessa un contratto di affitto/comodato su locali destinati all’attività di gioco, nell’ambito di un modello imprenditoriale basato sull’acquisto di bar e sale giochi da affidare in gestione a terzi.

Il processo

La ricorrente aveva impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, ma il ricorso è stato respinto dal Tribunale, ritenendo il provvedimento questorile sorretto da una pluralità di elementi ostativi, ciascuno idoneo di per sé a giustificare il mancato rilascio della licenza.
In appello, la società ha insistito soprattutto sulla successiva riforma, in sede penale, di una precedente condanna legata all’operatività della sala giochi e sulla presunta insussistenza di illeciti nel rapporto di finanziamento contestato. Il Consiglio di Stato ha però ricordato che, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, il giudizio amministrativo sulla “buona condotta” è più ampio e rigoroso rispetto alla responsabilità penale.

Nel caso concreto, i giudici hanno valorizzato, oltre ai rapporti con soggetti controindicati, anche la condanna dell’appellante per condotte volte a ostacolare i controlli sugli apparecchi da gioco, le violazioni fiscali definitivamente accertate e i precedenti a carico del socio familiare (segnalazioni per uso di stupefacenti e frequentazioni con persone pregiudicate). Tali elementi, letti complessivamente, sono stati ritenuti incompatibili con la gestione di un’attività ad alto rischio di infiltrazioni come il gioco pubblico. sm/AGIMEG

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