Il TAR Lazio (Sez. II) ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da due concessionari contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla gara per le concessioni di gioco online. Con l’ordinanza discussa in camera di consiglio il 22 ottobre scorso, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rigettando così l’istanza cautelare delle ricorrenti.
Il contenzioso prende di mira, in primis, la Determina ADM prot. 0594211 del 17/09/2025 di aggiudicazione, ma si estende a una lunga serie di atti presupposti, inclusi il bando pubblicato il 18/12/2024 e successive determinazioni e circolari ADM.
Per i giudici amministrativi, lo stop cautelare non è giustificato per due ragioni. Primo: le stesse ricorrenti hanno già impugnato separatamente il bando – atto prodromico – e l’eventuale accoglimento di quel ricorso travolgerebbe automaticamente anche l’aggiudicazione, senza pregiudizi irreversibili nell’immediato.
Al momento, però, gli esiti “medio tempore” sul bando non sono favorevoli alle ricorrenti (richiamate TAR n. 10517/2025, ord. TAR n. 6564/2025, ord. Cons. Stato nn. 2735/2025 e 3749/2025), per cui il bando resta efficace. Secondo: nel bilanciamento degli interessi, prevale quello di ADM a completare l’iter selettivo, anche in considerazione della prossimità della scadenza dei rapporti in proroga tecnica.
Restano sullo sfondo i profili in rito sollevati dall’Avvocatura dello Stato (in particolare la mancata partecipazione delle ricorrenti alla gara), che saranno vagliati nel merito. Il TAR ha inoltre rinviato a data da destinarsi la fissazione dell’udienza pubblica, subordinandola a un’istanza successiva alla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato. sm/AGIMEG










