Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con la quale alcuni concessionari avevano richiesto la sospensione del bando per le nuove concessioni di gioco online.
Nell’ordinanza viene riportata la seguente motivazione: “Considerato, in ordine al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non possa essere concessa la richiesta sospensione della gara in atto, tenuto conto, da un lato, che solo due delle ricorrenti originarie non hanno formulato domanda di partecipazione alla gara, mentre tutte le altre sono, invece, riuscite a partecipare alla gara e, dall’altro lato, che la sospensione della gara non comporta automaticamente la proroga tecnica delle concessioni in atto e non è, quindi, neppure un provvedimento idoneo a neutralizzare il pregiudizio prospettato dalle due appellanti”.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025, dedicata agli apparecchi per il gioco online negli esercizi commerciali, non è sufficiente a bloccare la gara in quanto non incide direttamente sui concessionari ma sui PVR, i Punti Vendita Ricariche. sb/AGIMEG

