Home Attualità Bando gioco online: proroga al 12 novembre per tutte le concessioni attualmente operative. Domande di adesione entro il 5 settembre. Tutti i dettagli su costi e tempistiche. La determina integrale

Bando gioco online: proroga al 12 novembre per tutte le concessioni attualmente operative. Domande di adesione entro il 5 settembre. Tutti i dettagli su costi e tempistiche. La determina integrale

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Con un’altra determina direttoriale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la proroga fino al 12 novembre 2025 delle concessioni per il gioco a distanza attualmente operative. Il provvedimento riguarda quindi tutti gli operatori, sia quelli che hanno aderito alla gara sia quelli che non hanno partecipato.

Le scadenze del 17 agosto e del 17 settembre sono di fatto posticipato, rispettivamente, al 22 ottobre e 12 novembre. Le domande di adesione alla proroga dovranno avvenire entro il 5 settembre.

Ecco la determina integrale

ARTICOLO 1
PROROGA TECNICA
1.
Al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica, le concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, affidate sulla base delle procedure di gara previste dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dall’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in essere alla data odierna e in scadenza il 17 settembre p.v., sono prorogate fino al 12 novembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga.
ARTICOLO 2
ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA
1.
I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano aderire alla proroga tecnica di cui all’articolo 1, devono presentare espressa comunicazione all’Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 5 settembre 2025, obbligandosi espressamente al versamento del corrispettivo di cui al successivo articolo nei termini ivi previsti.
2.
Per i concessionari che non procedano a comunicare la volontà di adesione con l’assunzione degli obblighi di cui al comma 1, ADM procederà alla interruzione della raccolta, a far data dal 17 settembre 2025.
ARTICOLO 3
VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROROGA TECNICA
1.
Ai fini della presente proroga tecnica i concessionari aderenti devono versare un corrispettivo calcolato come di seguito:
a)
entro il 3 ottobre 2025,

per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 56/2555 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro, corrispondente al numero di giorni intercorrente fra il termine del 17 settembre 2025 e la data del 12 novembre 2025;

per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 56/3285 del corrispettivo una tantum, corrispondente al numero di giorni intercorrente fra il termine del 17 settembre 2025 e la data del 12 novembre 2025.

2.
Nell’area riservata dei concessionari aderenti sarà pubblicato entro il 26 settembre, l’importo esatto del corrispettivo e le modalità con cui versarlo.
ARTICOLO 4
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
1.
I concessionari che non intendano aderire alla ulteriore proroga tecnica e per i quali si procederà all’interruzione della raccolta a partire dal 17 settembre 2025, devono procedere alla dismissione dell’attività nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
non accettare, a partire dal 17 agosto 2025, nuove iscrizioni e non procedere all’apertura di nuovi conti di gioco;
b)
comunicare ai titolari di conti di gioco il termine della concessione e della offerta di gioco, fissato al 17 settembre 2025;
c)
inviare al titolare del conto di gioco comunicazione di recesso dal contratto di conto di gioco, con l’avviso che si procederà direttamente alla liquidazione del conto con accredito secondo le modalità precedentemente indicate dal giocatore, entro il termine di un mese dalla cessazione della concessione. Il concessionario avrà cura di inviare il messaggio di prelievo 4.3 del PACG 2.6. per comunicare l’importo e la data e ora del prelievo.
d)
i conti di gioco per i quali i concessionari siano impossibilitati, per qualsiasi motivo, al pagamento al giocatore entro il suddetto termine, dovranno essere passati nello stato “dormiente” con obbligo di riversare le relative somme all’erario entro il termine di due mesi dalla cessazione della concessione;
e)
procedere il giorno successivo al termine della concessione, all’invio del messaggio 4.6. “Saldo conto di gioco” del PACG 2.6. relativo alle giacenze dei conti di gioco;
f)
definire, entro il termine di un mese dalla cessazione della concessione, la situazione relativa a tutti i conti di gioco sospesi che dovranno transitare, alternativamente, nello stato aperto, chiuso, dormiente o bloccato, indicando in modo analitico i conti bloccati per provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, le cui giacenze dovranno essere riversate all’erario con le modalità che saranno definite con successiva comunicazione dell’Agenzia, dandone notizia all’Autorità Giudiziaria. Il transito ai diversi “stati” produce, naturalmente, le conseguenze connesse al singolo stato, in particolare per quanto riguarda la liquidazione al giocatore ovvero il riversamento all’erario.
2.
Alla scadenza del termine ultimo di due mesi dalla cessazione della concessione, ADM valuterà l’effettiva realizzazione delle attività, il versamento all’erario di tutte le somme dovute dal concessionario, a titolo di imposta unica, canone di concessione, conti dormienti e a qualsiasi altro titolo. Le fideiussioni dei concessionari saranno trattenute dall’Ufficio per i tempi previsti dalla convenzione di concessione e restituite una volta verificata l’assenza di debiti nei confronti dell’erario e dei giocatori anche per il pagamento di eventuali scommesse ante/post. In caso contrario, ADM procederà all’incameramento della garanzia a copertura dei debiti, fermo restando il diritto di ADM stessa a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCESSIONARI CHE ACCETTANO LA PROROGA MA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI
1.
Per i concessionari che non hanno presentato domanda per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024 n. 41 rimangono valide le disposizioni transitorie dettate con la comunicazione dell’Ufficio gioco a distanza e scommesse prot. n. 351477 del 19 giugno 2025, precisando che il termine entro il quale devono effettuarsi le operazioni ivi elencate è prorogato al giorno 22 ottobre 2025.

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