Home Attualità Gioco online, ADM: “Mancata adesione alla proroga tecnica per le concessioni per la raccolta del gioco a distanza”

Gioco online, ADM: “Mancata adesione alla proroga tecnica per le concessioni per la raccolta del gioco a distanza”

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite una Determina Direttoriale, ha reso note le sei concessioni, che per note motivazioni (decadenza concessione, fusioni, etc.), non hanno aderito entro la data del 5 settembre scorso alla proroga tecnica concessa per la prosecuzione della raccolta dei giochi pubblici a distanza fino al 12 novembre 2025

“Con Determinazione Direttoriale prot. n. 790999/R.U. del 20 dicembre 2024 questa Agenzia ha diramato disposizioni inerenti alla PROROGA TECNICA concessa per la prosecuzione della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con valore fino al 17 settembre 2025.

Con successiva Determinazione Direttoriale prot. n. 504068/R.U. del 24 luglio 2025, in considerazione del provvedimento n. 503852 del 24 luglio 2025 del Responsabile Unico di Progetto che ha prorogato la durata del procedimento per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024 n. 41, fissando il nuovo termine finale al 12 novembre 2025, sono state diramate disposizioni relative all’ulteriore PROROGA TECNICA, chiedendo ai concessionari interessati di voler comunicare la propria adesione entro la data del 5 settembre 2025, al fine di proseguire l’attività di raccolta a distanza dei giochi pubblici delle concessioni in essere fino al 12 novembre 2025.

Si comunica che non hanno aderito alla predetta proroga i seguenti Concessionari, per i quali, pertanto, si procederà alla interruzione della raccolta del gioco con effetti a far data dal 18 settembre 2025: Concessione 15073 REPLATZ s.r.l.; Concessione 15077 GOLDPLAY s.r.l.; Concessione 15099 TOTOSÌ s.r.l.; Concessione 15244 CASINÒ DI CAMPIONE s.p.a.; Concessione 15245 REPLATZ s.r.l.; Concessione 15463 BI&BI s.r.l.s.; Si precisa che i concessionari che non hanno aderito alla Proroga Tecnica devono procedere alla dismissione dell’attività concessoria nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 della Determinazione Direttoriale prot. n. 504068/R.U. del 24 luglio 2025 e dalla convenzione di concessione”. sp/AGIMEG

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