Il provvedimento della Banca d’Italia riguardante le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco dei gestori del contante è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel testo si legge che, in materia di verifica antiriciclaggio, figura tra i fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo anche il “tipo di attivita’ economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilita’ delle attivita’ economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casino’ e money transfer”.
Ricordiamo che gli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per esercitare l’attività di gestione del contante devono iscriversi nel suddetto elenco, la cui tenuta e aggiornamento è a cura della Banca d’Italia. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco è previsto che: gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, i soci devono possedere requisiti di onorabilità e gli operatori devono dotarsi di un assetto organizzativo adeguato sia in materia di ricircolo delle banconote sia in materia antiriciclaggio.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta anche il decreto della Banca d’Italia riguardante le disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco in questione, nonche’ su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco. cdn/AGIMEG