Atto di Governo su antiriciclaggio: “Prestatori servizi di gioco tra soggetti tenuti ad adempiere a obblighi di verifica della clientela e comunicazioni per prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”

I soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed alle comunicazioni finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. “soggetti obbligati”) sono raggruppati in categorie. E’ quanto ricordato nel Dossier sull’Atto di Governo “Meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849” pubblicato alla Camera e al Senato.

Prestatori di Servizi di Gioco

Nella categoria dei prestatori di servizi di gioco rientrano i seguenti soggetti (comma 6):

  • operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • soggetti che gestiscono case da gioco.

L’Atto di Governo

L’Atto del Governo 385 contenente lo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, si compone di tre articoli.Senato della Repubblica

In particolare l’articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, essenzialmente riferiti alla nuova disciplina relativa all’accesso accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici.

L’articolo 2 contiene le disposizioni finali e l’entrata in vigore mentre all’articolo 3 è riportata la clausola di invarianza finanziaria. cdn/AGIMEG