La Spagna ha presentato in Commissione Europea il decreto riguardante il Regolamento generale sul gioco della Comunità Autonoma d’Aragona. Il periodo di stand still terminerà il prossimo 15 settembre.
Direttiva (CE) n. 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno: obbligo di adozione di una forma giuridica specifica
In alcuni sottosettori è previsto il requisito secondo cui le imprese devono costituirsi sotto forma di società per azioni, requisito applicabile in via generale a tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di stabilimento o dalla sede legale.
La misura non introduce differenze di trattamento dirette o indirette tra operatori spagnoli e operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, poiché qualsiasi soggetto può accedere al mercato purché adotti tale forma societaria in conformità alla normativa commerciale applicabile.
La misura risponde a motivi imperativi di interesse generale connessi alla tutela dei consumatori e degli utenti, alla prevenzione delle frodi e del riciclaggio di capitali, alla garanzia dell’ordine pubblico e alla protezione dei minori e dei gruppi vulnerabili dai rischi associati all’attività di gioco.
La società per azioni
L’obbligo della forma giuridica di società per azioni consente di rafforzare le garanzie di trasparenza, solidità economica, stabilità finanziaria e controllo societario degli operatori appartenenti a determinati sottosettori.
Il requisito è considerato proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, in quanto rappresenta una misura idonea a garantire un adeguato livello di solvibilità, stabilità organizzativa e trasparenza nella struttura societaria degli operatori.
La forma di società per azioni comporta specifici obblighi in materia di capitale sociale, regime di responsabilità, pubblicità legale, vigilanza societaria e funzionamento degli organi di amministrazione, elementi che facilitano il controllo amministrativo e la tracciabilità delle attività.
Inoltre, la misura non impedisce l’accesso al mercato agli operatori di altri Stati membri, i quali possono svolgere l’attività tramite entità costituite secondo forme equivalenti previste dai rispettivi ordinamenti giuridici oppure mediante la relativa adeguata trasformazione societaria.


