Il Tribunale di Isernia ha accolto l’appello di un concessionario e ha condannato ADM a pagare le spese legali di giudizio di primo e secondo grado. La vicenda riguarda una sanzione comminata ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. f bis del Tulps, in quanto una ispezione di ADM aveva accertato che un esercente presso cui erano installati apparecchi non possedeva i titoli autorizzatori per effettuare la raccolta tramite apparecchi.
La vicenda giudiziaria
In particolare la società che gestiva il punto vendita aveva nel frattempo mutato il legale rappresentante senza comunicarlo al concessionario e senza richiedere l’aggiornamento della licenza. Per questo motivo, ADM aveva ritenuto responsabile anche il concessionario applicando la sanzione.
ll giudice di secondo grado ha però accolto la tesi difensiva, formulata dallo studio legale Giacobbe & Associati, sulla base di un principio molto chiaro: il concessionario una volta instaurato il rapporto e verificato il regolare possesso dei titoli non può controllare giorno per giorno i mutamenti degli assetti societari del punto vendita.
Le motivazioni della sentenza
“Sul punto, si ritiene ravvisabile la buona fede della società appellante per aver tenuto un comportamento complessivo conforme ai canoni dell’ordinaria diligenza, dal momento che, al momento dell’installazione degli apparecchi da gioco, l’esercente era in possesso delle necessarie licenze e autorizzazioni, nonché iscritto all’elenco RIES, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, si legge nella sentenza.

“Non può pretendersi del resto – in quanto non previsto da alcuna norma di legge – l’esercizio di un continuo potere di vigilanza sulle “scelte aziendali” dell’esercente poiché, ragionando diversamente, vi sarebbe una responsabilità per “omessa vigilanza” priva di un’esplicita base normativa“. lb/AGIMEG

