Meno automatismi e maggiore analisi e valutazione per le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio. È quanto prevedono le nuove istruzioni della UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, che entreranno in vigore a partire da domani mercoledì 1 luglio.
Segnalazioni sospette, il nuovo provvedimento UIF
È quanto prevedono le norme varate nel dicembre 2025 e che entreranno in vigore mercoledì 1 luglio dalla UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. Il provvedimento, definito in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e che riguarda tutti i soggetti coinvolti, compresi i professionisti, “dedica particolare attenzione, oltre che alla tempestività, completezza e riservatezza delle segnalazioni, al processo valutativo per determinare il sospetto da segnalare”, spiega la stessa UIF nel suo ultimo rapporto.
Nel testo sono individuati “gli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti, in base al principio di proporzionalità, ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza di settore”.
Prestatori di servizi di gioco tra i soggetti obbligati
Ricordiamo che i prestatori di servizi di gioco figurano tra i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette. Il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) stabilisce le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), con l’obiettivo di garantire tempestività, completezza, riservatezza e qualità nelle collaborazioni attive.
“Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché agli operatori compro oro”, si legge nel testo.
Le istruzioni: prevenzione di riciclaggio e terrorismo
La Parte Prima del provvedimento illustra i principi e le regole per la collaborazione nella prevenzione di riciclaggio e terrorismo, comprendendo le fasi di individuazione, esame e segnalazione delle operazioni sospette, oltre alle procedure di sospensione e ai flussi di ritorno delle comunicazioni alla UIF. Sono inoltre fornite indicazioni sui rapporti tra l’obbligo di SOS e altre norme.
Le Parti Seconda e Terza si concentrano sugli aspetti organizzativi e procedurali: la Seconda riguarda l’individuazione del referente e la procedura interna per le segnalazioni, valida solo per soggetti non vigilati, mentre la Terza disciplina la registrazione al portale Infostat-UIF e la compilazione delle segnalazioni, applicabile a tutti.
Entrata in vigore e collaborazione istituzionale
Le disposizioni finali regolano l’entrata in vigore delle istruzioni. Il provvedimento è stato elaborato in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla consultazione pubblica.
QUI le nuove istruzioni per le SOS. cdn/AGIMEG

