Dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano le Linee guida di ausilio ai concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio divise per singoli settori di gioco. E’ quanto contenuto in un provvedimento firmato dal Direttore Giochi dell’Agenzia Mario Lollobrigida.
“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di tutti i soggetti appartenenti alla filiera del gioco, sono adottate, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del citato decreto, le presenti linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell’allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Le linee guida devono essere intese come standard minimi da garantire, ferma restando la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure aggiuntive. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente o progressivamente. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori di anomalia elaborati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco”, si legge nel testo.
Adempimenti dei concessionari
“I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 231/2007. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica dell’osservanza da parte dei soggetti appartenenti alla filiera del gioco a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, per mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La descrizione delle procedure adottate deve, inoltre, essere trasmessa alla Direzione Giochi. Le medesime procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1, sono adottati anche tenendo conto dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria il cui funzionamento è disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022, n. 59, e, in particolare, sono adeguati ai rischi: a. delle specifiche tipologie di gioco, rispetto alle quali sono descritte, nelle rispettive voci delle linee guida, le possibili anomalie di carattere soggettivo e oggettivo; b. delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l’offerta di gioco; in particolare le procedure consentono analisi specifiche per singolo punto di vendita e, in forma aggregata a livello comunale e provinciale, dei dati di raccolta, delle vincite, e delle fasce orarie in cui si esercita il gioco; c. della specifica clientela del punto di vendita. In particolare le procedure definiscono i profili di rischio per la clientela sia dal punto di vista oggettivo (ad es. sulla base dei dati forniti dal punto di vendita, della tipologia del gioco, della concomitanza di più forme di gioco offerte nel medesimo punto di vendita), sia dal punto di vista soggettivo (ad es. similarità di comportamenti anomali tra diversi clienti, ricorrenze di vincite in casi particolari, richieste di pagamento delle vincite in località diverse da quella di residenza o di operatività, improvviso incremento dei volumi delle giocate e/o delle vincite); d. dell’impossibilità o difficoltà nell’identificazione del cliente. In particolare, le procedure devono essere volte a impedire il pagamento di vincite in caso di riluttanza a fornire informazioni e documenti, in casi di illeggibilità o incompletezza dei documenti forniti al momento dell’adeguata verifica del cliente, in caso di non coincidenza tra giocatore identificato all’atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita. I concessionari di gioco, secondo quanto contenuto nelle convenzioni di concessione nei settori previsti, adottano procedure per verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti. Pertanto, i contratti devono prevedere apposite clausole di immediata estinzione del rapporto a fronte del venir meno dei citati requisiti o in caso di gravi e ripetute infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte sull’attività della filiera. È inibita al concessionario la possibilità di legarsi contrattualmente, ovvero di mantenere un rapporto contrattuale già esistente, con un soggetto resosi responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – l’estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo, con operatori della filiera del gioco. I concessionari, in un’ottica di definizione e armonizzazione delle politiche di gestione dei punti di raccolta del gioco, anche qualora, per la propria attività, si avvalgono di dipendenti o terzi incaricati, devono curare la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività di seguito riportate, previste dal D. Lgs. n. 231/2007: a. adeguata verifica della clientela, come previsto dagli articoli da 17 a 30 e dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 231/2007; b. obbligo di astensione nel caso di impossibilità di eseguire l’adeguata verifica della clientela, come previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. n. 231/2007; c. analisi del rischio (profilo soggettivo e oggettivo) e profilatura della clientela con riferimento al contesto socioeconomico in cui avviene l’operatività, come previsto dagli articoli 15, 16 e 52 del D. Lgs. n. 231/2007 e dagli indicatori di anomalia UIF; d. adeguata conservazione dei dati e documenti acquisiti, come previsto dagli articoli da 31 a 34 bis e dall’articolo 52 del D. Lgs. n. 231/2007; e. corretta raccolta dei dati ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette e invio delle comunicazioni oggettive, come previsto dall’articolo 35 del D. Lgs. n. 231/2007 e seguenti; f. trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive, come previsto dall’articolo 47 del D. Lgs. n. 231/2007; g. formazione del personale, come previsto dall’articolo 16, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati previsti nel Servizio Telematico Antiriciclaggio secondo le modalità definite dalla stessa e diramate con le apposite circolari. I concessionari, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 231/2007, devono dotarsi di procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le procedure adottate devono essere comunicate all’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Giochi. I concessionari devono dotarsi di procedure atte all’applicazione del limite all’uso del contante di cui all’articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007. Le procedure adottate devono essere comunicate all’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Giochi”.
Controlli dei concessionari
“Le procedure e i controlli di cui all’articolo 2 sono disposti dai concessionari di gioco entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento e comunicati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esclusivamente in formato elettronico, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio responsabile della gestione delle concessioni afferenti ai differenti prodotti di gioco. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli controlla, anche attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari medesimi, l’effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, ai sensi della normativa vigente e del presente provvedimento. La mancata o insufficiente adozione di procedure e sistemi di controllo previsti ai sensi della presente determinazione nonché l’utilizzo non adeguato dei medesimi sono comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 64 del medesimo decreto legislativo. L’omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della presente determinazione, può essere valutata, anche ai fini della sospensione o revoca della concessione, sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché sotto il rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione”.
BINGO
“Il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, prevede l’obbligo per il titolare di concessione di sala bingo di procedere all’identificazione del giocatore che consegue una vincita pari o superiore a 2.000 euro, anche se tale limite è costituito dalla somma di più vincite nell’ambito della medesima partita (articolo 53, comma 6, D. Lgs. n. 231/2007). Tuttavia, tale obbligo viene prescritto ogni volta che, indipendentemente dall’importo delle vincite, il concessionario ravvisa comportamenti da parte dei giocatori riconducibili al sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le maggiori criticità rilevate per il settore specifico, sono rappresentate dai seguenti aspetti: a. portabilità dei titoli; b. possibilità di realizzare vincite in orari con bassa presenza di giocatori in sala. Il National Risk Assessment evidenzia che il rischio connesso a tale tipologia di gioco non debba considerarsi significativo Si fornisce di seguito un elenco, non esaustivo, di circostanze che – tenuto anche conto delle criticità del sistema economico, sociale e territoriale di riferimento (economia informale, uso del contante, infiltrazioni criminali) – il concessionario deve considerare per valutare fatti o comportamenti soggettivi e oggettivi, che rendano opportuna l’adeguata verifica del giocatore. Si rimanda anche agli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF. Circostanze soggettive: a. acquisto di cartelle con banconote di grosso taglio da parte del giocatore; b. richieste di pagamento in contanti delle vincite, d’importo superiore a 2.000 euro, da parte del giocatore o di giocatori che si suppone operino in gruppo; c. richiesta di pagamento di vincite con strumenti diversificati; d. presentazione di documenti, nel caso di adeguata verifica del giocatore, deteriorati, poco leggibili nei dati e/o nell’immagine o che lascino il dubbio di possibili alterazioni. Condizioni oggettive delle sale: a. presenza, nell’area gioco della sala, di clienti che non acquistano cartelle; b. assegnazione di premi aggiuntivi in orari prossimi all’apertura o alla chiusura o comunque in orari con limitata presenza di giocatori; c. scarsa affluenza all’area di gioco in concomitanza dello svolgimento di partite con premi aggiuntivi in palio. Il concessionario, al fine di individuare comportamenti anomali che, indipendentemente dagli importi delle vincite, richiedono l’identificazione dei soggetti che le pongono in essere, deve predisporre strumenti di monitoraggio delle operazioni in sala che tengano conto almeno dei seguenti indici: I. media delle cartelle vendute o media della raccolta della sala; II. media dei giocatori in sala; III. media delle vincite distribuite; IV. numero delle vincite con richiesta di pagamento in contanti. La consistenza di questi valori, che possono essere presi come parametri dell’andamento standard dell’attività di gioco che si realizza, deve essere determinabile per data, per settimana e per mese; scostamenti importanti dai valori medi devono indurre a considerare soprattutto le condizioni ambientali nelle quali gli stessi si verificano, rappresentate in maggior misura dalla scarsa presenza di giocatori in rapporto alle cartelle vendute. La caratteristica propria delle sale Bingo per l’offerta del gioco vede operare, a diretto contatto con il pubblico e con i giocatori, personale dipendente contrattualizzato dal concessionario. Tale circostanza impone che il concessionario, individuato nel settore come soggetto responsabile degli obblighi antiriciclaggio, svolga con attenzione e cura particolare l’azione di informazione e aggiornamento, quando non già di formazione professionale, del personale addetto di sala anche riguardo ai corretti comportamenti da tenere nel rispetto della normativa oggetto delle presenti linee guida. Qualora, nel settore Bingo, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenere conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Ogni informazione riguardante il gioco del Bingo dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
GIOCO ONLINE
“Come indicato nell’articolo 2 delle presenti linee guida, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come sostituito dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, il concessionario deve procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente ai fini dell’apertura e della modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di eventuali successive modificazioni. Tale obbligo impone l’esclusione di qualsiasi forma di utilizzo di modalità di registrazione sul sito del concessionario che richieda al giocatore, al momento dell’iscrizione, un set di informazioni diverse o inferiori rispetto a quelle elencate nel contratto di conto di gioco (nome e cognome, codice fiscale, luogo di nascita, residenza, estremi di un valido documento di riconoscimento, indirizzo e-mail, recapiti telefonici). Non è ammessa la verifica semplificata da parte del concessionario. Alla scadenza del documento di identificazione del titolare del conto di gioco e, prima di consentire il prelievo, occorre procedere all’aggiornamento degli estremi del documento stesso. È necessario che il concessionario acquisisca sempre, per ciascun conto, il nickname del giocatore e il suo indirizzo di posta elettronica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica. Atteso che lo stato dei conti di gioco è monitorabile in maniera automatizzata mediante i sistemi forniti da questa Agenzia in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, ogni concessionario deve sviluppare appositi indicatori per rilevare operazioni con movimentazioni significative; a ciò si aggiunge che i concessionari devono tenere conto, oltre di quanto riportato di seguito nelle presenti linee guida, anche degli specifici indicatori di anomalia elaborati dalla UIF. Gli indicatori di movimentazione rilevante sono: a. di tipo finanziario, riferiti cioè agli importi delle ricariche e dei prelievi normalmente rilevabili giornalmente, settimanalmente, mensilmente, ovvero anche in periodi di tempo più ampi. Il concessionario nella costruzione degli indicatori finanziari deve tenere conto, ovviamente, del valore della raccolta in relazione alle diverse tipologie di gioco offerte; b. di tipo temporale, relativamente alla ripetizione di movimentazioni rilevanti in un dato arco di tempo posto sotto osservazione. Tali indicatori permettono di selezionare un primo cluster di giocatori, che potrà successivamente essere soggetto ad ulteriori verifiche sulla base di indicatori successivi, che tengano anche conto del comportamento del giocatore. Il concetto di movimentazione rilevante deve consentire al concessionario di distinguere le operazioni che possono integrare profili di rischio di riciclaggio dalle operazioni che, per l’importo minimo, integrano frodi che vanno trattate secondo criteri differenti da quelli descritti in questa sede. In caso di conti di gioco caratterizzati da una “concentrazione anomala” di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra i giocatori, il concessionario deve costruire appositi indicatori per l’individuazione di tali concentrazioni anomale, soprattutto con riferimento al gioco del betting exchange e ai giochi di carte con interazione tra giocatori. Con riferimento a tali giochi vanno innanzitutto vagliate, a titolo indicativo, circostanze specifiche, quali: a. la frequenza delle partecipazioni allo stesso tavolo; b. la partecipazione allo stesso tavolo con altri utenti che sembrano collegati (MAC address, device linked, stesso IP) o la possibilità di creare tavoli “ad hoc” nel corso dei quali dirottare volumi economici ai fini del riciclaggio; c. la conoscenza di frodi sportive con conseguente alterabilità delle quote; d. l’uso di software di gioco non autorizzati. Al verificarsi delle circostanze descritte, il successivo approfondimento deve indagare sulla eventuale presenza di casi con importi di vincite o perdite particolarmente elevati e valutare se le stesse siano riconducibili a una perdita volontaria di uno dei giocatori coinvolti. Con riferimento a tutti gli strumenti di ricarica, va preliminarmente verificato da parte dei concessionari che gli stessi siano emessi da soggetti sottoposti alle direttive europee in materia di antiriciclaggio, ovvero, se residenti al di fuori dell’Unione Europea, sottoposti a normative di contenuto analogo e in grado di assicurare forme di garanzia non inferiori a quelle previste dalla V direttiva UE n. 2018/843 che modifica ed integra la IV direttiva UE n. 2015/849. Tutti gli strumenti di ricarica sono oggetto di un’analisi di rischio da parte del concessionario, che elabora appositi indicatori relativi a tali strumenti o all’uso combinato degli stessi. Di seguito, si riportano dei possibili esempi di operatività che possono suggerire l’esistenza di comportamenti sospetti: a. utilizzo di carte di credito contemporaneamente ad un e-wallet, che potrebbe comportare la possibilità di trasferimento di denaro da una tipologia di strumento (carta) verso un’altra meno tracciabile (e-wallet); b. ricarica effettuata con un elevato numero di carte in un intervallo di tempo ridotto; c. utilizzo di strumento di deposito non intestato al giocatore, laddove il concessionario ne è a conoscenza. Le ricariche e i prelievi devono essere comunicati in tempo reale al sistema centrale dell’Anagrafe dei Conti di Gioco o al massimo entro le 24 ore successive all’operazione. Il National Risk Assessment evidenzia i seguenti aspetti con riferimento al rischio di riciclaggio: • l’identità del giocatore reale può non essere correttamente identificata (ad esempio, a causa di furto d’identità o all’utilizzo di prestanome) in caso di difficoltà nel condurre controlli di verifica a distanza efficaci; • la possibilità di ricaricare e prelevare dal conto gioco attraverso l’utilizzo di vari metodi di pagamento, tra cui contanti e e-wallet, in modo rapido; • la possibilità di partecipare a giochi che permettono l’interazione peer to peer tra utenti (e.g., gioco del poker), che si presta a condotte di tipo collusivo (es: softplay, whipsawing e, soprattutto, chip dumping – Money Transfer in cui vi è un deliberato trasferimento di fondi tra conti di gioco). Tali fenomeni rappresentano delle modalità operative che possono essere funzionali al trasferimento di fondi tra diversi nominativi ovvero a fenomeni di truffa in danno del concessionario/casa di gioco e degli altri giocatori, o, ancora, a fornire giustificazione causale a fondi di origine ignota. Le autorità addette al contrasto del fenomeno del riciclaggio (Anti Money Laundering Authorities) non hanno, inoltre, una visione globale del fenomeno in quanto tali condotte vengono individuate dalle procedure antifrode delle piattaforme di gioco (che non rientrano tra i soggetti obbligati) che le comunicano ai concessionari dei giocatori coinvolti, i quali possono avere diverse sensibilità segnaletiche in merito a tale fattispecie; • la possibilità, offerta da alcuni operatori del comparto, di partecipare a sistemi di gioco (c.d. betting exchange) in cui il giocatore può assumere il ruolo di banco, stabilendo e offrendo liberamente le quote scommesse sulla piattaforma di gioco. Tale modalità di gioco si può prestare a condotte collusive. Il concessionario deve prestare particolare attenzione ai metodi di pagamento anonimi, in particolar modo alla carta di ricarica o scratch card, tenuto anche conto delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018 all’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva (UE) n. 2015/849, che prescrive l’obbligo di identificazione anche per le operazioni di pagamento a distanza, quali definite all’articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) n. 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, se l’importo pagato è superiore a 100 euro per operazione. L’utilizzo di tale ultimo strumento di pagamento, al fine di garantirne la tracciabilità è consentito solo dopo che, con la ricezione di un valido documento di riconoscimento, si è completata l’adeguata verifica del cliente. Al fine di monitorarne l’utilizzo, inoltre, il concessionario deve avere cura di elaborare degli indicatori appositamente dedicati alle carte di ricarica, che tengano conto almeno dei seguenti indici: a. frequenza di utilizzo delle scratch card rispetto ad altri strumenti di ricarica; b. rapporto percentuale tra importi di ricarica complessivi e quelli a mezzo di scratch card in un dato arco temporale (ad esempio settimanale, mensile). Il concessionario, monitorando il numero delle ricariche in relazione a un conto di gioco per un periodo di tempo determinato (giornaliero, settimanale, mensile), deve costruire appositi alert per la rilevazione di concentrazioni anomale di tali operazioni in determinate fasce temporali. Il concessionario trasmette all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di apposite verifiche tecniche, adeguate informazioni in ordine alle modalità di redazione degli alert. I comportamenti rischiosi ai fini del riciclaggio possono essere definiti anche in base al rapporto tra ricariche e prelievi, con riguardo alla frequenza delle operazioni entro un arco di tempo predeterminato. A titolo indicativo, l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi per le operazioni di ricarica e di prelievo costituisce un esempio di operatività che può suggerire l’esistenza di comportamenti sospetti. Qualora, nel settore del gioco a distanza, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenerne conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Ogni informazione riguardante il Gioco a distanza dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
SCOMMESSE A QUOTA FISSA IPPICHE E SPORTIVE
“Una criticità rilevante è costituita dalla presenza di soggetti che, non dotati di titolo concessorio né tantomeno di alcuna licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del TULPS, raccolgono scommesse attraverso una rete di punti di vendita, parallela a quella legale, per conto di bookmakers esteri non autorizzati in Italia, oppure che, collegati ai concessionari raccolgono gioco in assenza di previste autorizzazioni, come rilevato anche nel National Risk Assessment. Proprio in relazione al loro profilo di rischio particolarmente elevato, i bookmakers esteri, soggetti che pur hanno avuto la possibilità di regolarizzare la propria rete ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190/2014, nonché ai sensi dall’articolo1, comma 926, della legge n. 208/2015, rimangono comunque obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ai sensi dell’articolo1, comma 644, della legge n. 190/2014. Tuttavia, l’impossibilità di censire i punti di tale rete di vendita, se non a seguito di accessi per segnalazioni ricevute, rappresenta il maggior ostacolo all’identificazione dei soggetti obbligati al rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Per quanto attiene alla rete dei punti vendita autorizzati, le minacce specifiche sono riconducibili, per lo meno, alle seguenti circostanze: a. portabilità dei titoli; b. conoscenza di frodi sportive con conseguente alterabilità delle quote; c. possibilità di alterazione delle quote (cd. “quote anomale1”) su scommesse a quota fissa per un dato periodo di tempo; d. reinserimento di denaro da parte dello stesso gestore derivante dalla commissione di illeciti nella gestione dei punti di vendita. Tali minacce sono trasversali rispetto anche a settori di gioco diversi accomunando, la prima, tutte le forme di gioco che si svolgono su rete fisica, mentre le restanti costituiscono fattori esterni ambientali che possono caratterizzare aree geografiche diverse (infiltrazioni criminali sul territorio, economia informale, uso diffuso del contante, e altro). A presidio delle minacce, il concessionario deve in primo luogo valutare attentamente i profili di rischio dei soggetti da contrattualizzare. Al fine di mitigare i rischi relativi, la Convenzione di concessione prevede che il concessionario, per la scelta dei soggetti da coinvolgere nella gestione dei propri negozi di gioco e “corner”, vagli adeguatamente il possesso e, nel corso del rapporto, la permanenza dei requisiti reputazionali dei soggetti contrattualizzati. Le novità inerenti le responsabilità del concessionario, come introdotte dalla normativa antiriciclaggio, rendono opportuna la verifica, mediante l’acquisizione di autocertificazione, della sussistenza di ulteriori requisiti che garantiscano l’affidabilità oltre che l’onorabilità, al fine di escludere dalla filiera del gioco quei soggetti che in passato hanno assunto comportamenti censurabili, sia per aspetti penali, che amministrativi in relazione al gioco pubblico, ovvero alla corretta gestione del denaro derivante dalla raccolta. Il controllo della rete dei punti vendita deve essere condotto dal concessionario mediante apposite procedure che mettano in relazione l’andamento della raccolta delle scommesse con gli aspetti legati ai comportamenti di gestori e giocatori. In particolare, il concessionario deve essere dotato di appositi strumenti che permettono l’acquisizione e il successivo monitoraggio dei dati relativi al pagamento delle vincite da parte dei gestori (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la verifica della ricorrenza degli strumenti di pagamento utilizzati). Le modalità di monitoraggio utilizzate dai concessionari devono essere comunicate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi. Circa la valutazione di comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita, il concessionario, avuto riguardo anche a sospetti di attività di frode rilevabili da fonti esterne su uno degli eventi oggetto di scommessa, deve adottare strumenti per la rilevazione almeno della: a. chiusura anticipata da parte del concessionario, della raccolta delle scommesse sull’evento durante la normale fase di accettazione delle scommesse; b. operazioni multiple (ovvero di più giocate per importi equivalenti o inferiori alla soglia di legge sul medesimo evento, in un tempo ravvicinato, ubicate in una sala e specificatamente su singoli terminali). L’analisi della raccolta deve basarsi sull’adozione, all’interno della propria struttura telematica, di sistemi di monitoraggio dei valori ad essa relativi rispetto alle quote offerte. In particolare, il concessionario deve rilevare l’andamento della raccolta della sala con riguardo: a. alla media dei singoli punti di vendita; b. alla media delle aree geografiche predefinite (es: comune, provincia). La consistenza di questi valori, che possono essere presi come parametri dell’andamento standard dell’attività di gioco che si realizza, deve essere determinabile per data, per settimana e per mese. Scostamenti importanti dei dati di raccolta della sala presa in considerazione rispetto ai valori medi devono indurre a considerare soprattutto le circostanze ambientali nelle quali gli stessi si verificano. Pertanto, ai fini della mitigazione del rischio e della individuazione di operazioni sospette, il concessionario deve fornire alla sala strumenti di back – end, tali da consentire, mediante l’incrocio dei dati di gioco con le criticità rilevate, l’identificazione di quei soggetti che, indipendentemente dagli importi delle puntate e/o delle vincite attuano comportamenti per i quali occorre procedere ad adeguata verifica. Oltre a quanto sopra indicato i destinatari delle presenti linee guida devono tenere conto, anche degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF. Qualora, nel settore delle scommesse su rete fisica, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenere conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Ogni informazione riguardante le Scommesse a quota fissa ippiche e sportive dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
VLT
“Per quanto concerne il settore degli apparecchi VLT, si evidenzia un livello di rischio abbastanza significativo data la possibilità di utilizzare banconote di taglio elevato, nonché, sulla base di notizie acquisite, di utilizzo irregolare della contabilità di sala al fine di eludere la piena conoscenza della provenienza dei fondi utilizzati. In particolare, sono fattori di rischio: 1. l’introduzione di denaro contante direttamente all’interno dell’apparecchio da intrattenimento; 2. la riscossione della vincita anche in seguito ad assenza o scarsa partecipazione al gioco attraverso un titolo al portatore emesso direttamente dall’apparecchio; 3. l’anonimato in fase di giocata; 4. gli intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket VLT e il successivo riutilizzo/riscossione. Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha recepito le prescrizioni contenute nella IV direttiva UE, in particolare prevedendo, all’articolo53, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’obbligo di identificare tutti i soggetti che richiedono l’incasso di ticket il cui valore nominale è pari o superiore a 500 euro. Inoltre, il medesimo comma prevede l’adozione, da parte dei concessionari, di strumenti che consentono di verificare ticket portati all’incasso, di qualunque importo, che indicano assenza di vincite o bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. L’articolo 52, comma 2, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, a mitigazione del rischio, sia assicurato il monitoraggio di: a) singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana; b) comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Ai fini del monitoraggio, si individuano alcune casistiche, non esaustive, che ripetute e/o contemporanee, rappresentano possibili indici di anomalia su cui porre l’attenzione, fornendo anche apposite istruzioni ai gestori di sala: 1. tempo significativo trascorso tra l’emissione e la riscossione del ticket nel caso in cui lo stesso sia superiore a 60 giorni; 2. portabilità da parte dello stesso giocatore di numerosi ticket di importo appena inferiore alla soglia di 500 euro; 3. portabilità di ticket con importi puntati irrilevanti; 4. richieste al sistema di sala di cambio di denaro con ticket, in particolare se effettuate utilizzando banconote di grosso taglio; 5. pagamenti multipli alla stessa persona. Oltre a quanto sopra riportato a titolo non esaustivo, occorre tenere conto degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF. Tenuto conto delle caratteristiche dei sistemi di gioco, è possibile conoscere il tempo di inizio della sessione di gioco del ticket portato all’incasso. Tale informazione è da utilizzare anche a campione, soprattutto nei casi in cui vi è il dubbio che il ticket si riferisca ad operazioni non concluse nell’ambito di più giorni o qualora il concorrere di altre circostanze fra quelle descritte imponga una valutazione aggiuntiva. I concessionari devono rafforzare procedure, non necessariamente interne al sistema di gioco, che consentono di individuare, anche attraverso il rapporto tra le voci complessive presenti sul ticket portato all’incasso, possibili comportamenti che deviano da quelli standard e, attraverso tali analisi, isolare quelle sale ove tali fenomeni si concentrano, fornendo specifiche indicazioni ai gestori. In particolare, il concessionario deve predefinire ed eventualmente mettere a disposizione dei gestori di sala, il monitoraggio dei rapporti percentuali tra le seguenti voci: • importo introdotto, • importo puntato, • importo vinto, • valore nominale, con evidenza delle ricorrenze, delle concentrazioni e delle correlazioni, o di altre possibili anomalie. Una vincita elevata rispetto all’importo puntato non è sinonimo di per sé di anomalia (come nel caso della vincita a titolo di Jackpot), ma lo può diventare per effetto di valutazioni incrociate tra i dati a disposizione. A titolo di esempio, una vincita elevata rispetto all’importo giocato può risultare diversamente anomala, qualora l’importo del valore nominale e/o quello introdotto siano di molto superiori rispetto all’importo giocato e/o all’importo vinto. Pertanto, si suggeriscono dei parametri, desumibili dal ticket portato all’incasso, da tenere in considerazione ai fini del rilevamento di eventuali comportamenti anomali che, considerata anche la ripetitività di determinate condotte di gioco, del contesto socioeconomico della sala e di indicatori sottosoglia (vedi di importo appena inferiore ai 500 euro), potrebbero far ritenere opportuno procedere all’adeguata verifica del giocatore: − il rapporto fra il valore complessivo dell’importo puntato e quello dell’importo introdotto è inferiore al 20%; − il rapporto fra il valore complessivo dell’importo puntato e il valore nominale del ticket è inferiore al 20%. Con specifico riferimento agli strumenti di erogazione delle vincite e dei crediti, c’è l’esigenza di individuare mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità. L’articolo 9, comma 8, del decreto delle regole tecniche (decreto prot. n. 37100/R.U. del 4 aprile 2017 come modificato dal decreto 30 luglio 2019 n. 94934) dispone che le vincite e i crediti residui possano essere erogati, previa validazione da parte del sistema di gioco, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: a. accredito in euro sugli specifici strumenti di fidelizzazione non bancari e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco riferibili a singoli giocatori; b. ticket emessi dal sistema di gioco riportanti un valore nominale in euro; c. conversione del ticket in contante. Anche al fine di garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo, il decreto delle regole tecniche ha previsto, ai fini della riscossione, l’obbligo della validazione per tutti i ticket, sia quelli riscuotibili in sala (di valore nominale inferiore al limite previsto dalla normativa vigente), che quelli di importo pari o superiore al limite previsto riscuotibili esclusivamente presso il concessionario. Infatti, il sistema di gioco prevede la riscossione del ticket, previa validazione da parte del sistema centrale, direttamente in sala qualora questo riporti un valore nominale inferiore ai 5.000 euro (attuale limite vigente), non consentendo l’operazione, attraverso strumenti utilizzabili in sala, in caso di superamento di tale valore. Inoltre, all’azione di validazione e al momento in cui si realizza, si riferiscono anche tutte le attività connesse non soltanto al pagamento effettivo delle somme, ma anche alle attività propedeutiche, tra cui l’identificazione del portatore del ticket, attività che materialmente modifica la portabilità del titolo rendendolo nominativo. Riguardo allo strumento di erogazione di cui al punto a) ciascun concessionario e gestore responsabile di sala dovrà vigilare sulla scrupolosa osservanza di parametri minimi uniformi per tutti i conti di gioco prevedendo che siano: − infruttiferi; − personali; − attivabili per la sola partecipazione al gioco tramite apparecchi VLT. Va da sé che gli strumenti di fidelizzazione personali non possono essere ceduti né dati in uso a terzi e possono essere abilitati ai soli seguenti servizi: − accredito dei versamenti/ricariche effettuati dal titolare dello strumento e dei bonus eventualmente assegnati dal concessionario/gestore di sala; − addebito delle somme per l’esecuzione delle partite; − accredito delle vincite e dei crediti residui (scelta opzionabile dal giocatore alternativa all’erogazione del ticket); − addebito degli importi riscossi dal giocatore tramite l’erogazione di un ticket. Al fine di rispettare le disposizioni normative concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, all’atto dell’attivazione del proprio conto di gioco, il titolare deve fornire il documento di identità ed il codice fiscale per la registrazione da parte del concessionario/gestore di sala. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi di tracciabilità, l’accredito di vincite sugli strumenti di fidelizzazione è consentito solo su partite avviate con addebito su tali strumenti. Pertanto, in caso di erogazione di vincita con accredito su carte prepagate nominative o su strumenti di fidelizzazione nominativi, il giocatore può ottenere la riscossione del relativo importo previa emissione del ticket che sarà oggetto di validazione e riscossione con le definite modalità anche ai fini dell’antiriciclaggio. Già con le “Linee guida dei controlli dei concessionari effettuati ai sensi dell’art 14, comma 7, lettere j) e k), della convenzione di concessione” sono state fornite alcune indicazioni per il controllo, mediante accessi fisici dei concessionari presso gli esercizi in cui sono ubicati gli apparecchi VLT, anche ai fini della verifica dell’osservanza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte dei gestori di sala. Per i concessionari l’utilizzo degli esiti dell’analisi dei ticket portati all’incasso secondo i criteri sopra descritti, oltre ad orientare il comportamento diligente dei soggetti a qualunque titolo contrattualizzati, è utile a rafforzare l’attività di monitoraggio anche ai fini di contrastare fenomeni fraudolenti posti in essere a loro danno dai soggetti medesimi. Pertanto, il concessionario è tenuto a implementare l’attività di controllo effettuando sulle sale ispezionate, individuate nella percentuale del 10%, anche il controllo su base annua di almeno il 25% dei ticket gestiti dalle medesime sale. L’incaricato del concessionario alla verifica ispettiva presso l’esercizio dovrà, con verbalizzazione delle operazioni effettuate, provvedere tra l’altro a: a. verificare la corretta tenuta del Registro relativo all’identificazione dei soggetti ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di antiriciclaggio; b. effettuare verifiche a campione del rispetto delle prescrizioni su specifici ticket con identificativi selezionati dal Concessionario di importo tale da rientrare negli obblighi di tracciabilità; c. accertare la presenza del Modulo Segnalazione Operazioni Sospette – SOS. In ultimo, avuto riguardo all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 10, del presente provvedimento, si forniscono, per una maggiore chiarezza nell’ambito del settore di gioco VLT, definizioni puntuali di alcune voci da comunicare semestralmente: − numero di giocate: il numero di operazioni di inserimento di credito attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal Sistema di Gioco VLT il cui importo totale sia superiore a euro 500, dal primo inserimento che porta il credito dell’apparecchio da 0 ad un valore superiore, fino all’esaurimento del credito o all’emissione del ticket; − il numero di vincite: il numero di operazioni di inserimento di credito attraverso gli strumenti di pagamento previsti dal Sistema di Gioco VLT, dal primo inserimento che porta il credito dell’apparecchio da 0 ad un valore superiore fino all’emissione del ticket, che si concludono con l’erogazione di un ticket di importo nominale superiore a euro 500. Qualora nel corso della sessione di gioco riferita ad uno dei ticket oggetto di trasmissione (importo nominale maggiore o uguale a euro 500) sia stato inserito credito sotto forma di ticket, sarà necessario prevederne la trasmissione dei dati in maniera ricorsiva fino all’individuazione di una sessione di gioco per la quale l’unica modalità di inserimento credito negli apparecchi videoterminali sia avvenuta attraverso contanti. Qualora, nel settore delle VLT, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenerne conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Ogni informazione riguardante le VLT dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE SU RETE FISICA
“Le giocate sulle presenti tipologie di gioco vanno considerate a basso rischio. La probabilità di vincita elevata è bassa. Tuttavia, proprio per tale motivo, le lotterie comportano un consistente rischio di riciclaggio qualora l’intenzionato a commettere il reato venga a conoscenza del nominativo del possessore del biglietto di vincita di importo elevato. Ciò è evidenziato anche nel National Risk Assessment. In tal caso, potrebbe offrire un importo più alto della vincita al possessore e ripulire il denaro acquistando il biglietto vincente. Quindi, in generale, il rischio specifico si attesta a un livello medio. Per quanto attiene ai profili di vulnerabilità collegati alle forme di gioco con accesso fisico, sembra più difficile la configurazione di ipotesi di gioco illegale. Non si conoscono forme massive di gioco illegale nei punti di vendita generalisti. Una possibile forma di gioco non legale su questa rete fisica attiene alla possibile contraffazione di Gratta & Vinci i quali, peraltro, sono con un poco significativo rischio di riciclaggio. In tali casi, in assenza di qualunque titolo giustificativo legale, si realizzano, piuttosto, ipotesi delittuose di altra natura. Pertanto, si ritiene di attribuire un giudizio di vulnerabilità residua poco significativa. Qualora, nel settore dei giochi numerici e lotterie, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenerne conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Si precisa che l’atto di convenzione GNTN all’articolo 5, comma 2, lettera g) (“Obblighi generali del concessionario”) obbliga il concessionario a “rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi”. Ogni informazione riguardante i Giochi numerici e lotterie su rete fisica dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
AWP
“Il rischio specifico connesso al gioco tramite apparecchi AWP non è considerato rilevante atteso che tale prodotto di gioco non riconosce titoli vincenti, eventualmente scambiabili, e utilizza per effettuare le giocate e il pagamento delle vincite esclusivamente monete metalliche. Inoltre, i parametri di funzionamento degli apparecchi AWP (costo massimo della giocata pari ad 1 euro, vincita massima conseguibile pari a 100 euro e probabilità di vincita definita per legge) oltre a comportare un elevatissimo costo di riciclaggio, escludono di fatto l’adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di gioco. Qualora, nel settore delle VLT, il National Risk Assessment dovesse rilevare un rischio di presenza di fenomeni di riciclaggio diverso da quello assegnato alla data di emanazione della presente determinazione, la Direzione Giochi provvederà ad informarne i concessionari che ne dovranno tenerne conto e, eventualmente, aggiornare le procedure e i relativi controlli. Ogni informazione riguardante le AWP dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del relativo ufficio centrale di gestione”.
QUI il documento integrale. cdn/AGIMEG