Il TAR Piemonte ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta dal gestore di una sala VLT, rappresentato dallo studio Giacobbe e Associati, sospendendo il diniego opposto dalla Questura di Alessandria alla richiesta di subentro in un esercizio di raccolta del gioco lecito tramite VLT. Il decreto congela, ai soli fini cautelari, gli effetti dell’atto della Questura del 30 luglio scorso.
Secondo il giudice, sussistono, in questa fase di sommario esame, i presupposti di “estrema gravità e urgenza” che non consentono di attendere la decisione collegiale sulla misura cautelare. È stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati “ai fini del riesame della posizione del ricorrente per un subentro nella titolarità dell’esercizio”. La misura non equivale a un accoglimento nel merito della domanda, ma impone all’Amministrazione di riaprire l’istruttoria e rivalutare tempestivamente la richiesta del gestore alla luce delle ragioni dedotte in giudizio.
Il contenzioso ruota attorno all’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 del TULPS, necessaria per l’esercizio delle attività di raccolta del gioco in forma lecita. Nel caso specifico, l’istanza riguardava il subentro per cessione d’azienda in un’attività già autorizzata nei locali precedenti. Il diniego della Questura aveva bloccato la prosecuzione dell’attività sotto la nuova titolarità, determinando l’urgenza di una tutela interinale per evitare pregiudizi economici e organizzativi difficilmente reversibili.
Il decreto sottolinea la natura provvisoria della decisione: resta infatti “con riserva” di quanto stabilirà il Collegio nella prossima camera di consiglio, fissata per il 9 settembre 2025, quando sarà esaminata l’istanza cautelare in contraddittorio e si valuteranno, in modo più approfondito, fumus boni iuris e periculum in mora. Nel frattempo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al provvedimento, comunicato alle parti dalla Segreteria del Tribunale.
L’esito della fase collegiale chiarirà se la sospensione debba essere confermata fino alla definizione del giudizio e, soprattutto, se la motivazione del diniego questorile regga al vaglio giurisdizionale. sm/AGIMEG

