Il Consiglio di Stato (sez. VI) è intervenuto nuovamente nel contenzioso relativo all’istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR) e l’annullamento disposto dal TAR su alcune previsioni della determina direttoriale del 25 ottobre 2024, accogliendo la domanda cautelare per fissare in tempi rapidi l’udienza di merito e fare luce su alcuni nodi di fatto ritenuti decisivi.
Il contesto: l’appello dell’ADM contro la sentenza del TAR Lazio
A rivolgersi a Palazzo Spada è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), chiedendo la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 6275/2025.
In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso nella parte in cui contestava la “immediata applicazione” delle regole attuative dell’art. 13 del d.lgs. 41/2024, sostenendo che l’obbligo di iscrizione all’Albo PVR e le altre misure dovessero operare solo dopo l’instaurazione dei nuovi rapporti concessori, cioè a valle della procedura di gara prevista dalla nuova disciplina. Le altre censure, per il TAR, risultavano assorbite (o comunque prive di utilità) proprio perché le disposizioni erano ritenute non efficaci.
Il punto centrale: manca prova sulla conclusione della gara
Il Consiglio di Stato, esaminando la vicenda, segnala un elemento cruciale: nel fascicolo non risultano atti che dimostrino in modo certo la conclusione della procedura ad evidenza pubblica e l’assegnazione delle nuove concessioni.
Le parti hanno richiamato una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 8647/2025) relativa alla gara, ma senza depositare documenti che attestino l’esito definitivo. E neppure ADM ha prodotto atti sulla chiusura della procedura, nonostante la questione sia determinante: se la gara fosse effettivamente conclusa, cambierebbero i presupposti stessi su cui si fonda parte del contenzioso.
Nessuna “sospensiva” piena: le misure sono state dichiarate inefficaci
Le parti private (appellanti incidentali) avevano chiesto di sospendere l’efficacia della sentenza del TAR nella parte ritenuta pregiudizievole. Ma Palazzo Spada osserva che, avendo il TAR dichiarato inefficaci le misure contenute nella determinazione impugnata, non è immediatamente configurabile un danno attuale derivante da disposizioni che, per come stanno le cose, non producono effetti.
Per questo la domanda cautelare è stata accolta solo ai fini dell’accelerazione della trattazione nel merito.
Le richieste del Consiglio di Stato: chiarimenti e documenti
L’ordinanza ha chiesto alle parti di focalizzarsi su ciò che è accaduto nel frattempo e di chiarire, con atti e documenti: se la procedura di gara per le nuove concessioni sia stata conclusa; se, di conseguenza, la disciplina sui PVR sia tornata pienamente efficace, depositando eventuali provvedimenti dell’ADM; se gli operatori coinvolti (ex concessionari) abbiano ottenuto una nuova concessione, e se i PVR abbiano stipulato contratti con i nuovi concessionari oppure continuino a operare in proroga o abbiano cessato l’attività.
Il Consiglio di Stato ha avvertito anche che, a seconda di come stanno i fatti, potrebbe emergere un profilo di carenza di interesse attuale e quindi di improcedibilità delle censure: senza un’effettiva lesività presente, la tutela giurisdizionale rischia di non avere un oggetto concreto su cui incidere. sm/AGIMEG










