L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato le Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella versione da ultimo comunicata in data 5 dicembre 2022, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.
“Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione dei seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti di diritti secondari da offrire agli operatori delle piattaforme digitali e social media; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale; (vi) pacchetti destinati alla commercializzazione dei diritti di c.d. betting, NFT e diritti connessi al Metaverso”, si legge nel testo pubblicato sul bollettino settimanale dell’AGCM.
“La Lega Calcio Serie A si riserva inoltre, sia a livello nazionale che a livello internazionale, di commercializzare i diritti c.d. betting nonché i diritti per la realizzazione di Non Fungible Tokens (NFT) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della stessa LNPA”, prosegue.
“Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell’invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse”, continua.
“Nei contributi viene rilevato come tale discrezionalità non consente, nella fase di predisposizione delle Linee Guida, di poter valutare la presenza o meno di eventuali vincoli competitivi, determinando di fatto l’impossibilità per i soggetti partecipanti di elaborare valutazioni compiute sui possibili scenari e sui relativi investimenti da sostenere per la partecipazione alle procedure per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi. 71. In ogni caso, un operatore di servizi audiovisivi nel proprio contributo ha auspicato una minore frammentazione dei pacchetti di diritti secondari aventi ad oggetto immagini salienti e/o correlate per le piattaforme digitali e su piattaforme di social media. Tale frammentazione, secondo l’operatore, rappresenta un ostacolo alla cessione dei diritti di sfruttamento degli eventi di Serie A nelle forme derivate dal live. Si auspica, di conseguenza, che tali diritti secondari siano considerati essenziali e parte integrante dei pacchetti di diritti live, al fine di non pregiudicare la concorrenza e non depauperare il valore dei pacchetti principali. 72. Inoltre, il medesimo operatore auspica maggiore chiarezza circa le potenziali implicazioni dei pacchetti di diritti con attività proposte da società di betting (oltre che NFT e Metaverso), con particolare attenzione all’entità, all’ampiezza e ai margini di sfruttamento di tali diritti”, sottolinea.
“L’obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all’organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento ex ante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall’organizzatore della competizione prima di procedere alla gara. 76. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. 77. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LNPA considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri5. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “l’utilizzazione delle immagini dell’evento […] per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività” (lettera o), numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti betting”, aggiunge.
“Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento, che comprendono: 1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell’evento, in qualunque luogo in cui l’evento si svolga; 2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell’evento; 3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall’avente diritto in uno Stato membro; 4) il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; 5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l’evento; 6) l’utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività; 7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue alla disputa dell’evento medesimo””, si legge ancora. cdn/AGIMEG