ADM: sospese revoche delle ricevitorie Lotto per mancato raggiungimento reddito annuo, per il biennio 2021/2022

Sospensione delle revoche delle ricevitorie sottoreddito. E’ quanto deciso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite una determinazione direttoriale firmata da Stefano Saracchi, Direttore Giochi dell’Agenzia.

Ecco il testo integrale:

“VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del Lotto, e successive modificazioni; VISTA la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, e della legge 19 aprile 1990, n. 85; VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1994, n.239, che ha apportato modificazioni al regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, e della legge 19 aprile 1990, n. 85, sull’ordinamento del gioco del lotto, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l’art. 19, comma 7, che prevede l’estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di zone periferiche del Paese; VISTO il decreto direttoriale del 30 dicembre 1999 che, giusta quanto previsto dall’art.33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha, tra l’altro, stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori già operativi ai fini dell’assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell’art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; VISTO il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, e successive integrazioni e modificazioni, concernente l’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto; VISTO il decreto direttoriale del 16 maggio 2007 relativo all’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto e, in particolare, l’art. 3 con il quale è stata rideterminata la raccolta di cui all’art. 4, comma 1, del succitato decreto direttoriale del 12 dicembre 2003; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’art. 23 quater che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli; VISTO l’atto di convenzione del 20 giugno 2016 n. 58555, sulla base del quale, a partire dal 30 novembre 2016, la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l; VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n.13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ha, tra l’altro, abrogato il citato decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; VISTI i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri 8, 9 e 11 marzo 2020, con i quali sono state previste limitazioni all’apertura di esercizi commerciali, con l’eccezione dei tabaccai ed edicole nei quali è prevista l’attività di gioco pubblico; VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 21 marzo 2020, n.96788/RU, con la quale è stata disposta la sospensione della raccolta dei giochi che comportano attività estrazionali o di certificazione che coinvolgono il personale dell’Agenzia; VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 30 marzo 2020 n. 102340/RU, con la quale è stata disposta la sospensione della raccolta, tra gli altri, anche dei giochi numerici a quota fissa “10elotto” e “MillionDay”, presso le tabaccherie e gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, consentendo solo la vendita delle lotterie istantanee “Gratta e Vinci”; VISTI i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 e 10 aprile 2020 che hanno adottato ulteriori disposizioni attuative al citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, con efficacia fino al 3 maggio 2020; VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 23 aprile 2020, n. 125127, con la quale è stato disposto, tra l’altro, la ripresa dei giochi numerici a quota fissa a far data dal 27 aprile 2020 per i giochi numerici le cui estrazioni avvengono da remoto e dal 4 maggio 2020 per i giochi numerici le cui attività estrazionali e di controllo sono effettuate dal personale dell’Agenzia; VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale”; VISTO il decreto legge del 18 dicembre 2020, n.172, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti a fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”; VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2021, n. 1785/RU, con la quale è stata disposta la sospensione delle attività finalizzate alla revoca delle ricevitorie lotto, di cui all’art. 4 del D.D. 12 dicembre 2003, come modificato dall’art. 3 del D.D. 16 maggio 2007 e successive modificazioni, per i bienni 2019-2020 e 2020-2021; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all’art. 1 ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», che ha previsto l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; ATTESE le difficoltà relative alla gestione delle ricevitorie del gioco del lotto conseguenti al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, protrattosi anche nell’anno 2021; CONSIDERATA l’esigenza di mantenere un’equa distribuzione della rete di raccolta del gioco del lotto sul territorio;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

Art. 1 L’applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della revoca delle ricevitorie del lotto per il mancato raggiungimento del reddito annuo richiesto, è sospesa per il biennio 2021/2022”. cdn/AGIMEG