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ADM: ecco il regolamento su termini e responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia

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Via libera da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza di ADM.

Ecco il testo integrale del provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia Roberto Alesse

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d’ufficio. I procedimenti di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si concludono, con un provvedimento espresso, nel termine indicato per ciascun procedimento nell’allegata tabella che contiene, altresì, l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento, dell’organo che adotta il provvedimento finale, della normativa e della prassi di riferimento nonché dell’organo titolare del potere sostitutivo. Per i procedimenti non inclusi nella tabella di cui sopra, il termine di conclusione è di trenta giorni, salva diversa fonte legislativa.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l’obbligo di provvedere.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza ovvero, laddove previsto dalla normativa unionale, dalla data di accettazione della stessa.

L’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell’Agenzia portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del provvedimento.

La presentazione di istanze da parte delle imprese avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate per via telematica, relativamente alle quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono valide in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 65 del medesimo decreto legislativo.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Ai fini del decorso del termine in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, l’istanza si intende ricevuta dall’Agenzia: a) per le istanze presentate in via telematica, alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande, risultante dalla ricevuta elettronica generata dal sistema o, in assenza di questa, dalla acquisizione al protocollo; b) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all’Agenzia, risultante dall’avviso di ricevimento o, se la data non risulta o è comunque incerta, alla data risultante dal protocollo d’ingresso in Agenzia; c) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o a mezzo posta ordinaria, alla data risultante dal protocollo d’ingresso in Agenzia; d) per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata (PEC), alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna; e) per le istanze presentate direttamente presso una struttura dell’Agenzia, alla data di consegna risultante da ricevuta contestualmente rilasciata dall’Agenzia.

Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell’istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Comunicazione di avvio del procedimento

L’Agenzia provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante la pubblicazione di apposito atto, recante le ragioni che giustificano la deroga, sul sito istituzionale dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it).

L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Partecipazione al procedimento

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 24 della medesima legge.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell’articolo 4.

La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato al comma 2 non può comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e li informa che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

La comunicazione di cui al precedente comma sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine indicato al medesimo comma. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, i termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.

Ove talune fasi del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l’espletamento delle fasi stesse.

La scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 non esonera l’Agenzia dall’obbligo di provvedere con sollecitudine a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica (proroga, rinnovo o altro) di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la legge prevede che la domanda dell’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, l’Agenzia, ove intenda adottare un provvedimento espresso, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso.

Nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione nelle ipotesi previste all’articolo 7 del presente regolamento, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo per lo specifico procedimento, indicato nella tabella allegata, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Sospensione del termine

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Agenzia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.Nuovo logo ADM - Agenzia Dogane e MonopoliNuovo logo ADM - Agenzia Dogane e Monopoli

I termini sono, altresì, sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità provenienti da istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Agenzia, qualora l’acquisizione di tali informazioni o certificazioni sia espressamente prevista dalla legge ovvero sia indispensabile per la finalizzazione dell’istanza. Il termine riprende a decorrere dalla data in cui l’Agenzia riceve le suddette informazioni o certificazioni.

Responsabile del procedimento

Se non diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all’unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nella tabella allegata.

In caso di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, responsabile del procedimento è il soggetto delegato.

Il dirigente preposto all’unità organizzativa, o il soggetto delegato ai sensi del comma che precede, può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all’unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest’ultimo, il dirigente preposto all’unità organizzativa (o il soggetto cui sono state delegate le funzioni ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio.

Norma di rinvio

Per l’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni/enti e per quant’altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, nonché alle eventuali ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che abbiano generale applicazione per le pubbliche amministrazioni.

Disposizioni abrogate

Il presente regolamento aggiorna e sostituisce il regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con determinazione direttoriale prot. n. 323535/RU del 6 giugno 2025.

Aggiornamenti al presente regolamento

Le indicazioni riportate nella tabella di cui all’articolo 1, riferite all’unità organizzativa responsabile del procedimento, all’organo che adotta il provvedimento finale, alla normativa e alla prassi di riferimento nonché all’organo titolare del potere sostitutivo, fermo restando il riparto di competenze fra le strutture definito nel Regolamento di Amministrazione, sono aggiornate con determinazione del Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato di gestione.

Con determinazione del Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato di gestione, si procede, altresì, all’eventuale integrazione della suddetta tabella o alla modifica dei termini di conclusione dei procedimenti nell’ipotesi in cui si renda necessario conformarli ai termini stabiliti da sopravvenute disposizioni normative.

QUI il Regolamento. cdn/AGIMEG

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