ADM: le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole, pesche di beneficienza. Normativa ed oneri

“Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti morali, le associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possono organizzare lotterie, tombole o pesche e banchi di beneficenza al fine di far fronte alle esigenze finanziare dell’ente o associazione. Questo è quanto prevede l’art. 13 del DPR del 26 ottobre 2001, n. 430, in tema di manifestazioni di sorte locale.

Per lotterie s’intendono quelle manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, abbinati a uno o più premi secondo l’ordine d’estrazione. L’importo complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di 51.645,69 euro”.

E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Le tombole – aggiunge – sono manifestazioni effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazioni progressive, portanti una data quantità di numeri dall’uno al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le condizioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Per lo svolgimento di tombole occorre versare una cauzione, pari al valore dei premi messi in palio, che comunque non deve superare complessivamente la somma di 12.911,42 euro.

Invece le pesche di beneficenza sono quelle manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di 51.645,69 euro.

Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare una comunicazione, almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento, all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente al fine del rilascio del nulla-osta previsto dall’art.39, comma 13-quinquies, del DL 30 settembre 2003, n.269. Congiuntamente è necessario presentare una comunicazione anche al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione (art.14 DPR 430/01).

Decorsi 30 giorni dalla data d’invio di tale comunicazione, in mancanza di provvedimenti di diniego espressi, il nulla-osta s’intende tacitamente concesso”, conclude. cdn/AGIMEG