L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato una nuova determinazione direttoriale che disciplina le modalità di identificazione del giocatore e di apertura dei conti di gioco a distanza, in attuazione delle norme previste dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (riordino dei giochi a distanza). Il provvedimento, firmato dal direttore Roberto Alesse, entrerà in vigore il 13 novembre 2025.
La determinazione definisce gli strumenti di identificazione digitale ammessi, le informazioni minime da acquisire, gli obblighi dei concessionari e le modalità di gestione dei documenti identificativi.
Identificazione digitale: SPID e CIE le modalità principali
Al centro del provvedimento c’è l’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 41/2024, che stabilisce che l’apertura del conto di gioco avviene esclusivamente tramite l’utilizzo di un valido documento d’identità o di altro strumento di identificazione digitale con sicurezza almeno di secondo livello, riconosciuto in Italia.
Gli strumenti di identificazione ammessi
ADM indica in maniera esplicita quali strumenti sono utilizzabili:
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SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
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CIE – Carta d’Identità Elettronica
Gli operatori possono comunque, in alternativa, continuare a effettuare la tradizionale identificazione tramite acquisizione della copia fronte/retro di un documento d’identità valido e del codice fiscale, così come previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Quali dati devono essere acquisiti dai concessionari
In caso di utilizzo di SPID o CIE, ADM definisce un set di informazioni minime obbligatorie che il concessionario deve ottenere dal contraente/titolare del conto di gioco. Tra queste:
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Nome e cognome
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Residenza
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Comune, provincia e Stato di nascita
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Data di nascita
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Codice fiscale
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Tipologia del documento d’identità
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Numero e scadenza del documento d’identità
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Ente che ha rilasciato il documento
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Numero di telefono mobile
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Indirizzo email
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Data di scadenza dell’identità digitale
Tutti i dati raccolti – precisa il provvedimento – sono soggetti agli obblighi di trattamento previsti dalla convenzione di concessione.
Niente copia documento per chi si identifica con SPID o CIE
L’articolo 2 della determinazione chiarisce che, qualora il conto sia stato aperto tramite SPID o CIE, il concessionario non deve richiedere al giocatore alcuna copia del documento di identità o del codice fiscale.
Tuttavia, qualora l’Agenzia o altro soggetto pubblico ne faccia richiesta per finalità istituzionali, il concessionario è obbligato a reperire questi documenti direttamente dai gestori dei servizi SPID o CIE, con invio all’amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta.
Entrata in vigore e pubblicazione
La determinazione stabilisce che le nuove norme entreranno in vigore il 13 novembre 2025.
Ecco la determinazione integrale
https://www.agimeg.it/wp-content/uploads/2025/11/Determinazione-direttoriale.pdf
sb/AGIMEG









