Avvio delle nuove modalità di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. “A partire dal mese di gennaio 2022, le modalità di gioco dei concorsi pronostici sportivi sono quelle stabilite dal regolamento adottato con determinazione direttoriale R.U.341800 del 15 settembre 2021. 2. Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove modalità di gioco, a partire dal medesimo mese di gennaio 2022, si dichiarano chiusi i concorsi pronostici sportivi “Il9” e “totogol”, come previsti e disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché la scommessa sportiva a totalizzatore “Big match”, regolamentata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 2004/64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, adottato in base all’articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.229”. E’ quanto si legge in una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
“Tutti i resti provenienti dall’arrotondamento delle quote unitarie di vincita e dagli arrotondamenti delle cedole di caratura vincenti e rimborsabili degli ultimi concorsi “Totocalcio”, “Il9” e “Totogol”, organizzati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, così come le vincite ed i rimborsi non riscossi entro i termini di cui all’articolo 17 del medesimo decreto, confluiscono nel Fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lett. j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021. 2. Qualora nell’ultimo concorso de “Il9” e del “Totogol” non si registrino vincitori per una o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. Qualora non vi siano colonne unitarie che abbiano realizzato alcun punteggio valido, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021. 3. Qualora nell’ultimo concorso del Totocalcio organizzato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, non si registrino vincitori per la prima categoria di vincita, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021. 4. Qualora nell’ultima scommessa a totalizzatore “Big Match” non dovessero risultare unità di scommessa vincenti, il montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall’articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021”, aggiunge.
“La raccolta dei concorsi pronostici sportivi secondo la nuova disciplina di cui alla determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021, è consentita ai punti di vendita facenti parte della rete dei concessionari o titolari di rete abilitati in base: a. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; c. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 24, comma 11, lettere dalla A) alla F), della legge 7 luglio 2009, n. 88 per la raccolta attraverso il canale a distanza; d. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decretolegge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; e. all’articolo 1 comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; f. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici”, conclude. cdn/AGIMEG